Un passo indietro, in legalese sommario.
L'imputato (o l'indagato) ha la facoltà di fornire (o di non fornire) il suo apporto conoscitivo al procedimento senza dover soggiacere agli obblighi di verità che caratterizzano la testimonianza. Questa è una delle manifestazioni inviolabili della difesa, garantita in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 24, comma 2 della Costituzione della Repubblica.
In procedura spiccia, ogni manifestazione di apporto (o non apporto) conoscitivo al procedimento deve essere preceduta dall'accertamento da parte dell'inquirente o del giudicante (in senso lato, quindi anche da parte del consulente o del perito che, limitatamente alla sua specialità agisce per conto dell'inquirente o del giudicante stesso) della effettiva conoscenza da parte dell'indagato (o dell'imputato) dell'esistenza della facoltà di non rispondere.
Nemo tenetur se detegere (chi andava a scuola prima della Moratti sa cosa vuol dire): nessuno può essere chiamato non solo a testimoniare contro sé stesso, ma neppure a fornire informazioni (rendere dichiarazioni, in verbalese) dalle quali potrebbe scaturire un procedimento a suo carico.
Il saggio grafico costituisce un apporto conoscitivo sostanziale al procedimento, ed è quindi sottoposto al regime di garanzia assoluta al diritto di difesa.
Non solo deve essere rilasciato in contraddittorio, avvalendosi della assistenza legale di un avvocato e tecnica di un consulente di parte, ma deve essere rilasciato facendo preliminarmente presente che l'indagato (o imputato) può avvalersi della facoltà di non scrivere.
Nel verbale di rilascio va sempre indicato (anche nel giudizio civile, tra l'altro) che chi rilascia il saggio è disposto (o meno) a farlo, e che si avvale (o rinuncia) all'assistenza legale e/o tecnica.
Volendo utilizzare il linguaggio televisivo, tenuto conto che oggidì è più familiare la procedura penale statunitense di quella italiana, il rilascio di un saggio è sottoposto ad un Miranda warning: You have the right to remain silent, anything you say can be used against you..
In procedura spiccia, ogni manifestazione di apporto (o non apporto) conoscitivo al procedimento deve essere preceduta dall'accertamento da parte dell'inquirente o del giudicante (in senso lato, quindi anche da parte del consulente o del perito che, limitatamente alla sua specialità agisce per conto dell'inquirente o del giudicante stesso) della effettiva conoscenza da parte dell'indagato (o dell'imputato) dell'esistenza della facoltà di non rispondere.
Nemo tenetur se detegere (chi andava a scuola prima della Moratti sa cosa vuol dire): nessuno può essere chiamato non solo a testimoniare contro sé stesso, ma neppure a fornire informazioni (rendere dichiarazioni, in verbalese) dalle quali potrebbe scaturire un procedimento a suo carico.
Il saggio grafico costituisce un apporto conoscitivo sostanziale al procedimento, ed è quindi sottoposto al regime di garanzia assoluta al diritto di difesa.
Non solo deve essere rilasciato in contraddittorio, avvalendosi della assistenza legale di un avvocato e tecnica di un consulente di parte, ma deve essere rilasciato facendo preliminarmente presente che l'indagato (o imputato) può avvalersi della facoltà di non scrivere.
Nel verbale di rilascio va sempre indicato (anche nel giudizio civile, tra l'altro) che chi rilascia il saggio è disposto (o meno) a farlo, e che si avvale (o rinuncia) all'assistenza legale e/o tecnica.
Volendo utilizzare il linguaggio televisivo, tenuto conto che oggidì è più familiare la procedura penale statunitense di quella italiana, il rilascio di un saggio è sottoposto ad un Miranda warning: You have the right to remain silent, anything you say can be used against you..
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