mercoledì 23 dicembre 2009

Buon Natale, due



I poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere una gran luce dovete partire dagli ultimi.

Tonino Bello, vescovo di Molfetta

Buon Natale, uno...



The magi, as you know, were wise men — wonderfully wise men — who brought gifts to the Babe in the manger. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house. But in a last word to the wise of these days let it be said that of all who give gifts these two were the wisest. Of all who give and receive gifts, such as they are wisest. Everywhere they are wisest. They are the magi.

O.Henry, The Gift of the Magi.

venerdì 18 dicembre 2009

Consigli per gli acquisti...terzo tema, dolus bonus.


I libri di Felice Trojani :




 (la biografia di Roald Engelbert Amundsen va sollecitata direttamente all'editore Mursia).

L'ultima opera di Titti Rigo de Righi (anche perché la copertina è mia,cribbio!):




Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - III


Diritto comparato, dicevamo.
Norme analoghe a quelle introdotte in vigore con la Legge 69/09 esistono nel Codice  di Procedura Civile in vigore in Brasile dal 1973, e  più volte modificato (nel 1973 si era in piena dittatura, ricordate?), in particolare nel 1992.
Ci interessano il  Capitolo VI (delle Prove), Sezione VII (della Prova Periziale), artt. 420 e seguenti.
Uno sguardo, rapido e qualitativo, più che tradotto, mediato verso l'italiano.

Intanto, art. 432, il Giudice può concedere solo una proroga (motivata) dei termini assegnati per il deposito della relazione; i termini per il deposito, sono fissati (art. 421) al momento della nomina del perito stesso. Vale la norma, un perito un consulente di parte, ovvero tanti consulenti di parte (quesito complesso o multidisciplinare) quanti sono i periti.
Circa i termini di deposito della relazione, e qui la questione si fa interessante per le recenti novelle nel codice di procedura civile italiano, all'art. 433, il perito deve depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di discussione, ed i consulenti di parte possono presentare (in cancelleria) le proprie osservazioni dieci giorni dopo il deposito della relazione stessa.
È evidente la comune perplessità: nel caso di relazioni particolarmente complesse, dieci giorni sono nulla, anche per le diversità di interpretazione del disposto dell'art. 433 (dieci giorni dal deposito, dalla notifica, o dalla consegna dell'elaborato ai consulenti di parte?). Si verificherebbe, cioè, una condizione di violazione del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità tra queste, cui si oppone, però, il fatto che il perito è nominato dal Giudice,  a questi riferisce, ed al prudente apprezzamento del giudicante viene demandata l'adesione o meno alle risultanze della perizia.
Un istituto interessante, dal punto di vista dell'economia processuale, si aveva nella redazione originaria (1973) del CPC brasiliano, all'articolo 430 (abrogato) : il laudo unânime, nel quale perito d'ufficio e consulenti di parte si trovano in accordo, e sottoscrivono congiuntamente la relazione da consegnare al Giudice.




giovedì 17 dicembre 2009

Servizi in linea con i bisogni di mercato ?


In data 15 Dicembre 2009, il Responsabile Commerciale (entità priva di nome e cognome) per il Mercato Privati di Poste Italiane SpA, ha fatto trovare ai titolari di caselle postali, una poco piacevole letterina.
L'anonimo Responsabile comunica che Poste Italiane, ha effettuato una rivisitazione del servizio "Caselle Postali", con l'obiettivo di offrire servizi in linea con i bisogni del mercato.
La valorizzazione della fruibilità del Servizio si sintetizza in un prezzo più che triplicato del canone annuo, che passa (rispettivamente, secondo dimensione della casella) da 35, 42 e 50 Euro a 100, 150 e 200 Euro.
In cambio di cosa? Della possibilità di estendere l'utilizzo della Casella Postale fino a due familiari, e la possibilità di immissione di Fax in Casella Postale, attraverso il numero messo a disposizione dall'Ufficio Postale.
Familiari in una casella intestata ad una azienda o ad un professionista? Fax in casella? E questo sarebbe un servizio in linea con i bisogni di mercato ?
Mi domando se il Signor Responsabile Commerciale abbia una seppur pallida idea di cosa significhi quel che sottoscrive.
Due considerazioni, e due conti. 
La casella postale sarebbe un utilissimo strumento per  le piccole aziende, in quanto consente di avere un luogo ove ricevere la propria corrispondenza (non solo lettere e bollette, ma anche pacchi, postacelere e quant'altro), senza essere costretto a mantenere un luogo presidiato per l'incombenza. Poste Italiane, di converso, guadagna (e non poco) dal fatto che per ogni dieci caselle aperte c'è un postino in meno che gira per la città.
Della estensione ai familiari, abbiamo già detto. 
Per il servizio fax, il Signor Responsabile Commerciale dovrebbe farsi un giro in Internet, e controllare quali e quanti servizi fax esistono. Ad un costo intorno ai cinquanta euro l'anno, si acquista un numero di fax esclusivo, gestibile direttamente per posta elettronica, e che non passa sotto gli occhi di un intero ufficio postale, alla faccia di privacy e riservatezza; inoltre, tali servizi forniscono esplicitamente o implicitamente il valore aggiunto della certificazione del fax ricevuto o inviato, poiché viene generato un file pdf, a richiesta con firma digitale, che fissa nel tempo data e ora della trasmissione ed il suo contenuto. Vedi ad esempio, popfax (se indicate il codice 6228 9950 7005 7402 vi fanno il 20% di sconto sulla tariffa).
L'opzione fax è pertanto, assolutamente fuori mercato.
Nulla si dice circa la qualità del servizio, però.
Nella mia casella, la posta arriva una volta a settimana, o anche meno, tutta insieme.

La ricezione della postacelere e dei pacchicelere, sopratutto se in contrassegno, viene lasciata al buon cuore degli addetti al recapito e degli addetti all'ufficio. Per il contrassegno, anzi, spesso il plico non solo non viene lasciato in casella ma non viene nemmeno lasciato l'avviso di giacenza presso altro ufficio (alla faccia del rispetto dei contratti di servizio sottoscritti).
Un elementare servizio, in uso fino a qualche anno fa, quale l'impostazione diretta in casella degli invii consegnati presso lo stesso ufficio dove è ubicata la casella, non è più consentito. Invece di percorrere i sei-sette metri tra lo sportello e la casella, una raccomandata viene inviata al CMP di competenza (che è sempre in un'altra città, Roma-Fiumicino, Milano-Roserio, ecc.) , e poi effettua tutta la trafila per ritornare allo stesso ufficio in cui è stata impostata. A quanto pare, il Responsabile Commerciale non ha cognizione di una esoterica disciplina nota come Gestione dei Costi di Impresa.
I plichi che passano "dogana" lecitamente o illecitamente (visto che negli ultimi tempi qualsiasi cosa viene bloccata in dogana, anche se trattasi di materiale esente da tributi e balzelli) non viene consegnato in casella, sempre per la questione dell'incasso degli eventuali (e spesso più che arbitrari: libri e riviste passate con l'IVA al 20% !) importi a carico del destinatario.
E ancora, in casella non si possono ricevere corrispondenze recapitate tramite entità diverse da Poste Italiane, alla faccia della libertà di impresa e di concorrenza. Tra queste, le lettere affidate ad un qualsiasi correre privato, ovverosia i tre quarti delle fatture e delle comunicazioni bancarie. Dobbiamo pagare anche per l'abuso di posizione dominante di Poste Italiane.
Interessante come ci chiamino Clienti, quando si tratta di incassare, e Utenti quando si tratta di giustificare disservizi e incapacità imprenditoriale, e non solo con Poste Italiane.

Offrire servizi in linea con i bisogni del mercato è cosa ben diversa. Dopo il cloud computing il cloud management ?...



lunedì 7 dicembre 2009

Fatture 2008, aggiornamento


Sono stati finalmente sbloccati i fondi per il pagamento delle Spese di Giustizia 2008, in particolare per il pagamento delle fatture già emesse in quell'anno da Periti, Esperti e Consulenti per le prestazioni professionali svolte per le Procure, i Tribunali e le Corti di Appello.
L'Ufficio Spese di Giustizia della Procura di Roma già sta provvedendo al pagamento delle fatture in sospeso, e i relativi importi sono in corso di accreditamento presso i conti correnti indicati.
Poco si sa per Tribunale e Corte di Appello, ed ancor meno dello stato dei pagamenti presso altri Tribunali e Procure, in particolare quelli da cui i Colleghi segnalano da anni stati di gravissima sofferenza organizzativa.
Raccomando vivissimamente la verifica dei codici IBAN e la comunicazione del codice BIC/SWIFT, ex circolare n. 27 del 21 Settembre 2009 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato: senza quelli, non pagano voi, e si rischia di bloccare anche i pagamenti dei Colleghi.

mercoledì 2 dicembre 2009

Consigli per gli acquisti...secondo tema, scrivere.


Scrivere, perché e percome.

Maurizio Ferraris
Documentalità - Perché è necessario lasciar tracce 
Laterza, Bari 2009
Una teoria del mondo sociale, la documentalità per l'appunto. È necessario lasciar tracce: altrimenti non ci sarà niente, nessuno, nessun luogo, nessun adesso.
E le tracce si lasciano scrivendo, in senso lato (con gli strumenti di scrittura e registrazione), dal graffio sul muro, all'ultimo tablet); gli oggetti sociali, cioè le iscrizioni che affollano il nostro mondo decidono se, e quanto, saremo felici o infelici. "Detestiamo le scartoffie, eppure facciamo la fila per averle,  accumulandole nelle tasche, nei portafogli, nei cassetti, nei cellulari, nei computer, negli archivi di ogni forma, specie, colore e dimensione."

 

Roy Harris 
La Tirannia dell'Alfabeto - Ripensare la Scrittura 
Stampa Alternativa, Viterbo 2003
Con L'origine della scrittura (The Origin of Writing, 1986), pubblicato nella stessa (mitica?)  collana Scritture di Stampa Alternativa, Roy Harris ha rivoluzionato gli studi sui sistemi di scrittura.
In questo saggio, Harris conduce una critica serrata ai pregiudizi alfabetici di Saussure e della linguistica moderna: la storia dell'alfabeto è anche storia di prevaricazioni (anche per l'idea occidentale di una supremazia della propria scrittura) che ha impedito di comprendere e utilizzare pienamente la specificità della comunicazione scritta. La scrittura, è una pratica che oltrepassa i limiti e le norme della lingua parlata, dando vita a una dimensione semiologica autonoma da quella dell'oralità.
Il volume è tra le offerte al 50% di ibs.it, cosa che fa molto piacere in questi tempi di crisi e di fatture non pagate.



Ed il resto della collana Scritture di Stampa Alternativa, è un consiglio da non considerare certo come accessorio.

domenica 29 novembre 2009

Scritture


Il Codex Sinaitiucs è una Bibbia del IV secolo, che contiene la più antica versione nota del Vecchio Testamento. Le 823 pagine rimaste, delle millecinquecento stimate, sono fisicamente disperse tra l'Inghilterra, la Germania e la Russia.
Il Codex è scritto in greco, su pergamena, con vari inchiostri (nero, rosso). Sono state individuate le mani di almeno tre copisti (un quarto è dubbio), distinguibili oltre che grafologicamente, anche per la diversa interpretazione della trascrizione delle vocali in greco.
La copia originale è stata successivamente alterata, sino al dodicesimo secolo, e sono evidenti gli interventi di correzione effettuati (per lo più attraverso l'ablazione dell'inchiostro ed una eventuale sovrascrittura).

Il Codex Sinaiticus Project è un progetto di collaborazione internazionale teso a riunire l'intero manscritto in forma digitale, e renderlo liberamente accessibile in Internet.
Nel sito del progetto, è oggi raccolto il codex geograficamente disperso, assieme ad un imponente ed interessantissimo apparato di trascrizione, traduzione ed analisi multispettrale del documento.
L'immagine del sito è riprodotta alle condizioni di Copyright indicate dal CSP.




mercoledì 25 novembre 2009

Consigli per gli acquisti...primo tema, visione.


Alcuni suggerimenti da usare per le prossime feste, se volete regalare qualcosa a un collega, che faccia il perito, che lo faccia sul serio, che sappia (come è d'obbligo) l'inglese.
E che non ritenga di aver già assunto tutto il sapere di cui abbisogna, che non sia nato imparato come si diceva a Roma prima della Gelmini, ma born to learn come gridava Sally  Brown qualche anno fa, o che non sia un Largactyle, che assorbe lo scibile mettendosi un libro sulla testa quando  piove.




Ah, per i malignotti, io ce li ho tutti questi libri,  da quando sono usciti. Non è un invito occulto, questo... se volete pensare a me, dovrete fare qualche piccolo sforzo di fantasia.


mercoledì 11 novembre 2009

Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - II


Alle modifiche al Codice di Procedura Civile introdotte con la Legge 69/09 occorre aggiungere alcune annotazioni sugli orientamenti recenti nella interpretazione e nella applicazione delle altre norme.
Ricordiamo l'art. 201 del Codice di Proc. Civile (Consulente Tecnico di Parte) :
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. 

Ecco, la nomina del CTP deve essere, tassativamente, presentata in Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (di solito, l'inizio delle operazioni peritali), e non al CTU in sede di apertura delle operazioni peritali, a pena di nullità della nomina stessa.
La consegna (o la semplice comunicazione a verbale) della nomina del CTP  costituirebbe una delega delle attività processuali dal Giudice al CTU, che è inammissibile.
Il citato art. 201 c.p.c. recita che la nomina di consulenti tecnici di parte deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere senza la possibilità di delegare al CTU la ricezione della dichiarazione di nomina del CTP. Tale attività è demandata chiaramente ed inequivocabilmente alla cancelleria.
Le disposizioni dell'art. 201 c.p.c. si integrano con quelle dell'art. 91 delle Disposizioni di Attuazione, (Comunicazione a Consulenti di Parte): 
Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.



La nomina del CTP, avvenuta nel corso delle operazioni peritali, in assenza cioè della preventiva dichiarazione in Cancelleria, è quindi inammissibile, ed è nulla. Il CTU deve richiedere alle parti, all'atto dell'apertura delle operazioni peritali, la conferma (da verbalizzare) dell'avvenuta nomina secondo rituale; mancando questa conferma, il CTP nominato irritualmente non può essere ammesso alle operazioni (cui è sempre e comunque ammessa la parte ed i suoi procuratori).

Qualche dubbio interpretativo si presenta, ad esempio, nel caso si abbia la necessità di sostituire il CTP al momento dell'apertura delle operazioni, ovvero nel corso di queste, e nella impossibilità materiale di depositare preventivamente la nuova nomina in Cancelleria. È accettabile, in tal caso, la comunicazione al CTU, da perferzionarsi alla riapertura degli Uffici?

Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense V.6.0 - Programma


Questo è il programma del Congreso:

28 DE NOVIEMBRE
 
06:00   DISCURSO DE APERTURA
GABRIEL LETAIF - ARGENTINA
08:00   LAS HUELLAS PSICOLÓGICAS Y LA MOTIVACIÓN DEL DELINCUENTE SEXUAL
MARIA LAURA QUIÑONES URQUIZA - ARGENTINA
10:00    LA ENTREVISTA EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS
NELSON FARIAS - ARGENTINA
12:00   VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL PERÚ
HECTOR ALEJANDRO LAMAS ROJAS - PERÚ
14:00   COMO PENSAR EL ABUSO SEXUAl

 ANALIA VERONICA LOSADA - MÉXICO
16:00   AC0S0 ESCOLAR ( BULLYING) EN LIMA METROPOLITANA
SARA BECERRA - PERU
18:00 POR UMA ÉTICA E POLÍTICA DA CONVIVÊNCIA; UMA BREVE EXAME DA “SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL” À LUZ DA GENEALOGIA DE FOUCAULT
EDUARDO PONTE BRANDÃO - BRASIL

 
29 DE NOVIEMBRE

 
06:00  PERITACIÓN SOCIAL APLICADO AL MOBBING INMOBILIARIO
MARINA PARÉS SOLIVA - ESPAÑA
08:00 SECUELAS EN VÍCTIMAS DE TRAUMAS POLÍTICOS: PROCESOS PSICOSOCIALES Y CLÍNICOS DE RESILIENCIA EN ESPAÑOLES SUPERVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO”.
Mª LUZ SÁNCHEZ ESCALADA - ESPAÑA
10:00   LA INSEGURIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA DE CULTURA ÉTICA
ADA BEATRIZ FRAGOZA - ARGENTINA
12:00  FALSAS DENUNCIAS DE ABUSO SEXUAL 

MARÍA GUISELLA STEFFEN CÁCERES - PANAMÁ
14:00 CRIMINOLOGÍA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS: HOMICIDIOS, CARACTERÍSTICAS Y PERFILES, VICTIMA Y VICTIMARIO
CÉSAR ARIEL GIMELLI - ARGENTINA
16:00  ESTRÉS LABORAL
OSCAR FELIPE GARCIA - COLOMBIA
18:00 EL ESTIGMA DEL RECLUSO: CONSECUENCIAS EN LA REINSERCIÓN SOCIOLABORAL
ADRIÁN BADALLO CARBAJOSA - ESPAÑA

 
30 DE NOVIEMBRE

 
06:00   CONSIDERAÇÕES SOBRE A EMPATIA EM AGRESSORES SEXUAIS
MERY CÂNDIDO DE OLIVEIRA y DANILO  ANTONIO BALTIERI - BRASIL
08:00  TIPOS DE PSICÓLOGOS JURÍDICOS
ROBERTO AGREDA MALDONADO - BOLIVIA
10:00 SATISFACTORES Y NECESIDADES HUMANAS EN LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS A LA INFANCIA VICTIMA DE ABUSO SEXUAL
ALEJANDRO BOTERO CARVAJAL - COLOMBIA
12:00  OBSTÁCULOS JURISDICCIONALES EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA FAMILIAR
SALOMÓN SAAVEDRA - EL SALVADOR
14:00    QUE LAS HERMANAS SEAN UNIDAS…¿POR EL HOMICIDIO?
ADRIANA SAVIO CORVINO - URUGUAY
16:00 EL CANIBAL DE ROTHENBURGO ANALISIS DESDE LA PS FORENSE Y CRIMINOLÓGICA
ADRIANA SAVIO CORVINO - URUGUAY
18:00 VIOLENCIA VIRTUAL: LA VIOLENCIA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SERGIO HERRERA JUÁREZ - MEXICO
20:00  CIERRE DEL CONGRESO
IRIS AYALA y FATIMA FIGARI

Ungulese - 6


Oggi, 11 Novembre 2009, leggo su laRepubblica.it un meraviglioso franchaising.
Già si è detto che i nostri quotidiani, se non di una lezione di Inglese primo livello, avrebbero bisogno di un correttore ortografico assai meno primitivo di quello i cui risultati abbiamo di fronte.
Qualche considerazione accessoria, però.
Ho cercato franchasing su Google, con risultati interessanti. La ricerca mi restituisce 39.200 risultati (circa), abbastanza da far credere a qualche sedicente collega che se tanto mi da' tanto, franchaising è una variante corretta ed utilizzabile. Su questo aspetto, rimando ad un precedente post, in cui si discorreva sulla validazione della terminologia (e della lingua) secondo il numero di occorrenze in un motore di ricerca.
Spulciando senza troppo metodo tra i risultati, quindi senza eccessiva validità statistica, si osserva che la maggior parte dei risultati fanno riferimento ad annunci economici, o a realtà aziendali non eccessivamente sviluppate (e che presentandosi in tal modo, forse così resteranno a lungo). 
Alcuni siti web, però, avrebbero meritato una maggiore attenzione alla lingua, visto quel che sono costati di codice, hosting, banda, contenuto (sic). Evidentemente, la cultura non è percepita come qualcosa che porta valore, e che può di conseguenza essere trascurata senza danno a favore dei metri quadri di pelle (a Roma si direbbe di pelo - volgarotto, ma efficace) esibite nelle fotografie.
Altri ancora, che escono tra i risultati, non riportano però la variante lessicale tra le pagine. Con ottimo spirito imprenditoriale (nonostante la Legge 69/09 che lo ritiene, alla lettera, comportamento di rilevanza penale) hanno aggiunto tra le keywords del codice anche la variante; se pagano, anche gli ignoranti sono benvenuti.
Questa, forse, è creatività: 
<META NAME="keywords" CONTENT="franchising ***, negozi in franchising, offerte franchising, franchaising"> 
<meta name="description" content="***, negozi in franchising, offerte franchising, franchaising">


 

sabato 7 novembre 2009

Considerazioni della Consulta sulla Legge 319/80


La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, che fissa i compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile

La Sentenza numero 41 del 1996 è particolarmente interessante, anche per il prestigio dei componenti la Corte in quel momento; Presidente del Consiglio dei Ministri era  allora Lamberto Dini, Ministro di Grazia e Giustizia era (da tre giorni) Vincenzo Caianiello, seguito all'interim dello stesso Dini dopo Filippo Mancuso.

Il ricorso de quo è basato sulla disparità di trattamento che la Legge implica tra le prestazioni pagate a vacazione e quelle a percentuale sul valore (è evidente che chi viene liquidato a percentuale non soffre della svalutazione monetaria come, invece, chi viene pagato a ragione fissa (a vacazione), nonché sulla patente irrisorietà del pagamento rispetto al lavoro svolto dal Perito, Consulente o Traduttore.

La Sentenza è per esteso su Scribd :



Indipendentemente dalla infondatezza del ricorso, sono particolarmente interessanti le motivazioni e le considerazioni in fatto della sentenza.

Tra l'altro la Presidenza del Consiglio, avversa all'accoglimento del ricorso, ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1970 n. 88, ha già stabilito che il lavoro svolto dai consulenti tecnici d'ufficio non si presta ad essere inquadrato in uno schema che involga necessariamente un'esatta corrispondenza tra prestazioni compiute e retribuzione erogata.
Questa altro non è che l'affermazione della natura pubblicistica dell'incarico, come risulta dalla Legge che istituisce gli Elenchi dei Periti e Consulenti presso i Tribunali.

La Corte ben evidenzia la diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria rispetto all'art. 36 della Costituzione, non tanto per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.
Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.
Conclusivamente, questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.

Auspicio non ascoltato, come sappiamo.

mercoledì 4 novembre 2009

Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - I


La Legge numero 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche al Codice di Procedura Civile negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica.
Il testo previgente e quello novellato sono di seguito riportati, nel documento archiviato su Scribd:

Norme novellate dalla L.69/09 per la CTU nel Processo Civile
In sintesi estrema (ci si tornerà nei prossimi post, anche con qualche schema) cosa succede alla CTU ?
Anzitutto, art. 191, il Giudice formula i quesiti già quando dispone la Consulenza d'Ufficio e nomina il (i) Consulente (i), sicché il CTU è  preventivamente informato dell'oggetto della Consulenza stessa.
Così facendo, il CTU è già in grado di valutare se esistano condizioni per non accettare l'incarico, e può già predisporre gli atti immediatamente successivi alla comparizione ed al giuramento, primo fra tutti, nel caso di perizia grafica, l'eventuale rilascio di saggio grafico in udienza ante il Giudice (se questo lo pretende).

La novità (relativa, in quanto già acquisita da alcuni Giudici) riguarda lo svolgimento delle operazioni peritali, in quanto, art. 195, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

Il CTU dovrà quindi, sinteticamente, far conoscere alle parti la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine fissato dal Giudice; queste (attraverso i CTP eventualmente nominati) dovranno entro un secondo termine, estremamente breve, comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni; infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni delle parti.

L'ultima novità, all'art. 23 delle disposizioni attuative, è sostanzialmente un aggiornamento alle norme di vigilanza sul conferimento degli incarichi.

Diritto comparato: in Brasile, norme analoghe esistono dal Codice del Processo Civile del 1992, in particolare quella che fissa i termini per le controdeduzioni che precedono il deposito della relazione di perizia, e alcune norme a questo previgenti, come il laudo unanime, che appaiono assai interessanti dal punto di vista procedurale.

venerdì 30 ottobre 2009

Pagamenti, ancora - Comunicazione codice BIC/SWIFT


La Banca d'Italia ha dato disposizione acché dal 12 Ottobre scorso (Columbus Day), non possano essere effettuati pagamenti da Procura, Tribunali e Corte d'Appello in assenza della comunicazione del codice BIC/SWIFT della banca che gestisce il conto corrente indicato dal creditore.
Non è, cioè, più sufficiente la comunicazione, avvenuta da tempo, del codice IBAN agli uffici Spese di Giustizia, ma è indispensabile che venga comunicato anche il codice BIC/SWIFT (di norma indicato al di sotto del codice IBAN nell'intestazione dell'estratto conto).
A seguito delle proteste degli uffici, che si sarebbero trovati paralizzati nei pagamenti, si indica, almeno a Roma, un termine al 31 Dicembre 2009, oltre il quale non potranno essere eseguiti pagamenti senza il codice BIC/SWIFT.
Ci si deve quindi affrettare a comunicare ai vari uffici anche il  codice BIC/SWIFT della propria banca, pena il blocco dei pagamenti.

La pretesa di Bankitalia appare, però, come una tautologia vessatoria.

Il codice SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Communication, che lo gestisce), o BIC (Bank Identifier Code) era previsto nella norma ISO 9362.  Era utilizzato nei trasferimenti tra banche, prima dell'adozione generalizzata del codice IBAN, in quanto identificava univocamente un singolo istituto bancario tra tutti gli altri esistenti sul pianeta. È un codice lungo 11 caratteri, che identificano banca (i primi 4), nazione secondo ISO 3166 (due cifre, IT per l'Italia), la città (due cifre) e la filiale (le ultime tre); quando gli ultimi tre sono delle "X", significa che ci si riferisce alla sede centrale dell'istituto, o che questo non ha suddivisione locale (come il nostro Bancoposta).
L'IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) identifica compiutamente una utenza bancaria. 
Nell'ordine, nazione (IT, sempre secondo ISO 3166), due cifre di controllo, codice nazionale (CIN, ABI, CAB), numero di conto. Il numero di cifre riservato ai dati nazionali varia da paese a paese (in Italia sono 23), rimanendo costanti per ogni banca di quel paese.
È quindi evidente che la prima parte del codice IBAN (sino al CAB) corrisponde al BIC, ed è quindi del tutto inutile fornire i due dati quando i bonifici vengano effettuati entro l'Unione Europea, dove l'IBAN è ormai la sola identificazione accettata.
Il codice BIC è utilizzato ormai solo verso nazioni in cui, per motivi che vanno dall'arretratezza all'oscuramento contabile, il codice IBAN non è diffuso.


Bankitalia non ha alcun bisogno che gli si debba comunicare il BIC, perché è in grado di calcolarlo autonomamente, perché i dati per farlo già sono tutti compresi nell'IBAN.

Il dato è già noto ed acquisito, e pretenderne la comunicazione, minacciando in caso contrario la sospensione dei pagamenti è una vessazione, è un aggravio del carico di lavoro degli uffici, è una perdita di tempo e di risorse.

Pallidi, e assorti. Molto, assorti.


mercoledì 28 ottobre 2009

Liquidazioni 2008, (mezze) novità



Ad oggi non si ha nessuna notizia seria circa il pagamento delle fatture emesse da Periti, Consulenti e Traduttori per l'anno 2008, ed in alcuni Tribunali e Procure anche per anni precedenti.
Alcuni ottimisti parlavano a mezza voce del mese di Giugno; altro, più maligno, alludeva alla scadenza elettorale per il Parlamento Europeo, per la quale sarebbe stato necessario accontentare il popolo lontano, rimasto sulla riva (Trilussa). 
Passate le elezioni, nulla, manco le nocchie, e gli Evviva se li son detti da soli.


Qualcuno sarebbe ricorso ai Decreti Ingiuntivi verso il Ministero di Giustizia , trovando però i beni pignorabili già prenotati dagli Avvocati d'Ufficio e da altri creditori.

Nel frattempo, si son pagate le tasse. Io ho emesso fatture nel 2008, nel regime Prodiano dei minimi e, secondo norma, ho dovuto pagare l'IRPEF sulla base della semplice data delle fatture stesse, indipendentemente dal fatto che fossero state onorate o meno.  

In questi giorni da Estate Indiana, si ha notizia che il Tesoro ha creato un Gruppo di Lavoro sul Decreto che dovrebbe smuovere gli oltre 18 (diciotto) miliardi di Euro, stanziati nell'ultimo Assestamento di Bilancio, per il pagamento dei crediti alle imprese da parte della Pubblica Amministrazione
Dovrebbe essere il DM preannunciato dalla Legge anticrisi  promulgata a Luglio 2009, e si dice che sarà emanato a Novembre (di quest'anno, forse).

Ricordiamoci che la Legge 8 Luglio 1980, art. 10, prevede che Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.
L'ultimo adeguamento è del Maggio del 2002, due omessi adeguamenti fa (Maggio 2005Maggio 2008, Presidente del Consiglio dei Ministri sempre Silvio Berlusconi).



domenica 11 ottobre 2009

Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense v 6.0 - de 28 al 30 de Noviembre de 2009


Uno sguardo da un'altra prospettiva. 
Per informazioni, iscrizioni e quant'altro seguite i links riportati sulla pagina.

Qué es el Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense V.6.0 ?
El Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y forense, versión seis punto cero, es una reunión científica que tiene sede en el ciberespacio a través de www.psicologiajuridica.org , en la cual los asistentes acuden de forma virtual, es decir, desde sus propios ordenadores, sin necesidad de desplazamientos físicos, ni sincronización horaria.
Este Congreso académico masivo y multicultural promueve la educación continuada basándose en la modalidad pedagógica e-learning que permite superar limitaciones espacio temporales a través del ciber espacio, pues favorece la intervención de varios autores latinoamericanos que se reúnen virtualmente en un «espacio cibernético» para exponer y debatir opiniones sobre temas relacionados con la Psicología Jurídica y Forense. Esto privilegia la variedad cultural y la cobertura internacional hispanohablante.
Esta modalidad admite que los participantes y los ponentes, puedan relacionarse con el evento desde cualquier sitio en el cual exista un ordenador o computador conectado a Internet, superando los límites geográficos, logísticos y también los obstáculos financieros. Incluso su vinculación virtual no necesariamente debe coincidir en el tiempo, pues los documentos permanecen disponibles durante cierto periodo para que todos los asistentes tengan acceso a ellos en los momentos en que les resulte más conveniente.

Cómo puedo inscribirme?
Siguiendo los pasos de este vinculo INSCRIPCION

Cómo se desarrollará el congreso?
Durante la semana las ponencias serán enviadas a su correo electrónico (recomendación no usar correos de Hotmail o Yahoo) luego de leerlas usted puede opinar o realizar preguntas a sus autores por medio del correo electrónico.
Al finalizar el congreso las memorias del congreso estarán disponibles para los cibercongresistas los cuales pueden “bajarlas” (”Download”) y reproducirlas selectivamente a través de su impresora personal u otros medios disponibles.

Cuándo se llevará a cabo el Congreso?
En la semana del 28 al 30 de Noviembre de 2.009
Cuánto cuesta?
El Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense. v 6.0 es completamente gratuito
A quienes está dirigido el Congreso?
El congreso está abierto a todos los profesionales y estudiantes relacionados con el ambiente psicojurídico, psicólogos, abogados, médicos, trabajadores sociales, pedagogos reeducativos, investigadores judiciales.
Puedo presentar algún trabajo?
Si, todos los profesionales y estudiantes de áreas afines pueden enviar sus escritos e investigaciones a congreso6@psicologiajuridica.org anexando a la ponencia y su hoja de vida, desde el 1 de Octubre de 2009 hasta el 15 de Noviembre del 2009 y su propuesta será analizada por el Comité Científico, el cual en la primera semana dará respuesta de la aceptación o no del trabajo en el Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense V 6.0.
Qué temas se discutirán?
Toda clase de temas relacionados con psicología jurídica y forense como victimología, peritaje, criminología, violencia familiar, aspectos penitenciarios, entrevista judicial, abuso sexual, homicidio, secuestro, entre otros.
Qué beneficios tienen los participantes?
Asistir a un programa de actualización multicultural de alto nivel y sin costo alguno
Comunicar experiencias profesionales y aprender de los debates multiculturales
Recibir una certificación Virtual
Acceder a las memorias científicas del evento
Quién promueve el evento?
Avalado por Psicología Jurídica Org institución que desde su nacimiento en Marzo de 2.001 se ha interesado en difundir gratuitamente este conocimiento a lo largo y ancho de países latinoamericanos en los cuales acceder a esta área de estudio y de trabajo significaba una excepción y un privilegio. Para este evento se ha vinculado con la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense y 20 organismos latinoamericanos más.
Desea más información?
Para recibir más información sobre este congreso, puede ponerse en contacto con nosotros: congreso6@psicologiajuridica.org


lunedì 5 ottobre 2009

La stima della durata dell'incarico nella perizia di trascrizione e traduzione


È prassi diffusa in pressoché ogni Tribunale italiano, di ricevere gli incarichi per le perizie di trascrizione e/o traduzione a "scatola chiusa", senza cioè aver preventivamente visionato il materiale da trascrivere, non solo dal punto di vista della difficoltà di ascolto e di comprensione delle registrazioni, ma anche dal punto di vista della qualità dei supporti, e della necessità di dover procedere o meno (con l'ausilio di collaboratori esterni o meno, a cui dovranno essere anticipate le fatture) a riversamenti, ripuliture, decodifiche, segnalare la necessità di specifiche perizie foniche, e quant'altro. E a questo si aggiunga il fatto che le pressioni alla riduzione delle spese processuali troppo spesso si sfogano nell'imposizione al perito di tempi non sufficienti a svolgere correttamente il proprio operato, indipendentemente dal fatto che la perizia insufficiente porta ad una dilatazione dei tempi successivi del dibattimento, se non alla impossibilità di giungere ad una verità dibattimentale.
E, in cauda venenum, spesso non si è in grado di convincere Magistrati e parti che molto tempo si perde negli offici acessori: è assai raro che le registrazioni da trascrivere e/o interpretare siano agli atti del processo, e non si debba di conseguenza peregrinare alla loro ricerca.

Sono ancora in giro i nastri Geloso, altro che mp4 ..

Si è quindi costretti a dover richiedere o ad accettare termini per lo svolgimento dell'incarico fondati più sulla impressione del Magistrato e di ciò che a questi è stato riferito, o che sembra di poter dedurre dai brogliacci di intercettazione: poche cose, facile, per poi trovarsi decine di ore di materiale, in linguaggio gergale o addirittura in lingue diverse da quelle annunciate.

Una buona politica di minimo danno, sia per l'economia processuale che per il Perito, è quella di far sempre presente, a verbale, che l'incarico viene accettato senza completa cognizione dell'oggetto di perizia, e dei dati che consentirebbero di esprimere una previsione di tempi, di costi, di collaboratori esterni e di eventuali parti dell'incarico che siano al di fuori delle proprie competenze. Di conseguenza ci si riserva di presentare tempestiva istanza (e la tempestività deve essere reale, è decenza professionale, questa) per tutte le occorrenze, nella ipotesi che possano essere trattate senza contradittorio, prima della successiva udienza.

Il Giudice e le parti richiedono però, giustamente, almeno una indicazione dei tempi necessari ad espletare l'incarico, magari in base alla sola durata delle comunicazioni registrate. La durata dovrebbe essere immediatamente ricavabile dai brogliacci agli atti, se allegati alla richiesta di trascrizione. 

È cioè possibile, dalla sola indicazione della durata delle registrazioni, e da poche altre informazioni sulla loro qualità, dedurre il tempo necessario alla trascrizione e alla eventuale traduzione?


Con molta aprossimazione, si può ipotizzare una stima del tempo minimo necessario a trascrivere una comunicazione di qualità ottimale : va ascoltata una prima volta, vanno evidenziati i segmenti difficoltosi o critici, vanno identificati i soggetti coinvolti nella conversazione; va poi iniziata la trascrizione vera e propria, riascoltando i segmenti critici con la necessaria attenzione ed eventualmente intervenendo (se esiste una specifica autorizzazione del Giudice) con un restauro del segnale (che va a sua volta rigorosamente documentato). Infine, si deve riascoltare per verifica l'intera registrazione, verificando la presenza di elementi di ambiguità.
La traduzione richiede un tempo almeno pari al triplo di quello necessario alla lettura, nel più favorevole dei casi.
In precedenza si era provveduto alla verifica del materiale consegnato, alla sua integrità e qualità tecnica, si erano svolte le sedute di operazioni peritali. Dopo la trascrizione il materiale va allestito per essere degnamente presentato al Giudice (va impaginata e stampata la relazione, e inventariato il materiale da riconsegnare).
Supposto che il trascrittore sia un professionista non occasionale, si deve supporre che abbia già collaudato i suoi flussi di lavoro, in modo da ridurre al minimo i tempi necessari alle operazioni non specifiche (modelli grafici, protocolli di qualità, eccetera).


Nel migliore dei mondi possibili, quindi, non si può presentare al Giudice una trascrizione in un tempo mai inferiore a venti volte la durata della conversazione in esame, tenendo altresì conto che esistono tempi tecnici non riducibili (la stampa, l'impaginazione, le operazioni peritali).


Ogni piccola variazione in peggio nella qualità delle registrazioni, nelle difficoltà linguistiche o lessicali comporta aumenti sensibilissimi nella previsione dei tempi. Una registrazione ambientale dovrebbe, sempre nel migliore dei mondi possibili, essere trascritta in un tempo minimo di quaranta volte la durata della registrazione. Registrazioni di lunga durata dovrebbero essere suddivise in parti che non superano i cinque minuti (oltre i quali l'affaticamento neuropsicologico rende possibile errori).


Nella mia esperienza ho una ambientale di trenta secondi che ha richiesto trenta giorni di ripetuti ascolti e restauri del segnale: sono all'incirca 7200 volte la durata della registrazione.


mercoledì 30 settembre 2009

Guardie e Ladri


È d'obbligo reiterare, ogni tanto. Post del 22 Febbraio 2009.

È norma che la guardia insegua il ladro, da Aldo Fabrizi e Totò a Harrison Ford e Tommy Lee Jones.
La Legge si adegua agli sforzi fatti per aggirarla, ricordando anche che questa non è applicabile alle fattispecie non definite come reato precedentemente alla sua entrata in vigore.

Nel 1935, viene pubblicata in strisce giornaliere Mickey Mouse runs his own Newspaper, di Floyd Gottfredson; in italiano è nota come Topolino giornalista.

Topolino, ancora coi calzoni corti e ben lontano dall'integrazione degli anni sessanta, subentra nella proprietà di un quotidiano locale.
La storia è una complessa trama di appalti pubblici per la Nettezza Urbana e i servizi alla Polizia, che finiscono assegnati ad una banda di criminali nonostante questa faccia offerte notevolmente più elevate della concorrenza onesta.
Topolino raccoglie le prove, le pubblica, crea e fa montare lo scandalo, nonostante le intimidazioni che raggiungono il culmine con un attentato che distrugge la tipografia dove viene stampato il giornale.
L'ira dell'opinione pubblica, informata dalla stampa, fa alla fine arrestare i criminali, cacciare i politici corrotti.
Ma siamo nell'America del 1935, in altro luogo, in altro tempo.

Qui, con le Leggi attualmente all'attenzione del Parlamento, in galera ci sarebbe Topolino per la pubblicazione degli atti di una inchiesta (che probabilmente non si potrebbe nemmeno svolgere), i politici corrotti sarebbero al loro posto, e l'opinione pubblica ignara continuerebbe a pagare gli appalti gonfiati alle associazioni criminali, che potrebbero riportare tranquillamente in Italia i soldi illegalmente trasferiti all'estero.

martedì 29 settembre 2009

Non c'era nessuno...


Lo scorso 28 Settembre il discutibile (e discusso) Ministro Renato Brunetta avrebbe dichiarato  Alle 14 al Tribunale di Roma mi hanno detto che non c'è nessuno.
Io, e molti altri colleghi, c'eravamo, nonostante l'ora, l'onorario indecente e pagato con anni di ritardo, le strutture ridotte al nulla da anni e anni di tagli.
L'affermazione, in bell'italiano, del Ministro chiarisce molte cose: siamo nessuno, che cosa andiamo mai cercando?

domenica 6 settembre 2009

La creazione di glossari gergali nell'indagine penale


Torniamo alla perizia di trascrizione e/o traduzione nell'indagine penale.
Si abbia a che fare con un una comunicazione verbale (che va quindi preventivamente trascritta ai fini dell'indagine) o scritta (ad esempio, una lettera, una nota), in cui ci si esprime in gergo, ovvero un linguaggio fondato su trasformazioni convenzionali delle parole di una lingua o d’uno o più dialetti, con inserzioni di elementi lessicali esotici o di nuovo conio, usato da chi appartiene a determinati gruppi professionali, come ad es. girovaghi, o gruppi sociali, come ad es. sette religiose o politiche, malviventi, carcerati, ecc., allo scopo di garantire l’identità di gruppo e di non farsi intendere da coloro che ne sono estranei (De Mauro).
Inoltre, consideriamo anche la possibilità che ci si esprima in lingua diversa dall'italiano, o dai dialetti italiani.

Questa è la normalità in quasi ogni indagine giudiziaria, in verità.
Rari, o nulli, sono i casi in cui in una intercettazione ambientale o delle comunicazioni non ci si trovi di fronte ad una variante gergale della lingua, sia essa minima come il normale lessico familiare, o professionale, o sociale (compreso in questo il politichese).
Non interessa qui discorrere dal punto di vista linguistico delle varianti gergali, non è il luogo e non c'è nemmeno lo spazio per farlo. Ci interessa discorrerne brevemente dal punto di vista del perito trascrittore o dell'interprete che deve fornire materiale all'inquirente o al giudicante, ovvero a difesa degli interessi del proprio assistito.

Il gergo ha tra i suoi scopi precipui quello di non farsi intendere dagli estranei, come detto. Quindi è per definizione chiuso, non aperto, non codificato; va quindi interpretato, tradotto.

Esistono varianti gergali diffuse, dal Lumfardo argentino, al Pajubá dei travestis brasiliani, alle mille e più di mille varianti del chicano degli immigrati ispanici statunitensi, il Taliano degli immigrati italiani in Sudamerica, alle varianti dell'inglese parlate dagli immigranti londinesi, alle mille e più di mille varianti delle bande e dei gruppetti giovanili. Ed esistono varianti e sottovarianti parlate da gruppi di qualche decina di persone (e anche meno).

Il traduttore, il trascrittore, l'interprete professionalmente cosciente ha sì a sua disposizione materiale più o meno affidabile (dalle indagini accademiche ai dizionaretti internettiani), ma questo è per definizione insufficiente.
Il gergo è definito, ancora, chiuso, non aperto, non codificato; trasmetterlo ad estranei significa aprirlo, vanificarlo. E seppure esistano varianti gergali della lingua che sono originate da necessita di affermazione della categoria nei confronti degli altri (vedi, ad esempio, i citati travestis brasiliani) e che pertanto trovano in una codifica una gradita affermazione della propria identità, un gruppo chiuso non ha il minimo interesse a far sapere in giro cosa dice, altrimenti perché mai userebbe una lingua diversa?

Da qui, la necessità di creare glossari operativi, studiando ed interpretando il linguaggio in esame, e stabilendo pressoché per ogni termine il grado di affidabilità della interpretazione fatta.
Dal contesto della conversazione, dai riscontri oggettivi dell'indagine, dall'esperienza derivata da incarichi precedenti si può giungere ad una interpretazione più o meno efficace dei singoli idioletti, tenendo bene in conto che stiamo parlando di indagini giudiziarie, dove dalla corretta interpretazione può discendere il fondamento per una incriminazione o un proscioglimento.

E qui cominciano i problemi operativi.

In una indagine che si basa su intercettazioni telefoniche, si procede progressivamente, e quasi mai si può ritornare indietro sulla interpretazione delle prime comunicazioni incontrate. Man mano che si procede nell'indagine, nell'ascolto, nella interpretazione, si accumulano informazioni che consentono di conoscere meglio i singoli idioletti, migliorando progressivamente la qualità del glossario. Però, spesso non è nemmeno consentito dagli operanti o dalla AG di procedere ad una revisione delle comunicazioni precedenti, per cercare di rendere migliori le interpretazioni fatte in precedenza, in condizioni di carenza lessicale da parte dell'interprete.
Si pretende, cioè, che il Perito sia imparato, più che in possesso delle capacità e delle conoscenze ad interpretare.
Analogamente, in un incarico di trascrizione della intercettazione (o delle conversazioni scritte ) fatta su incarico del giudicante, dove tutto il materiale è a disposizione del Perito, spesso non si riesce a convincere il Giudice del tempo necessario ad interpretare una variante gergale. L'intero corpus andrebbe ascoltato e revisionato più volte, cosa che spesso non è possibile fare, perché il tempo non c'è.

I glossari prodotti in singole indagini, inoltre, non possono essere resi pubblici, e non possono nemmeno essere trasferiti da un interprete all'altro, anche per necessità di sicurezza dell'indagine stessa (non far sapere che sappiamo cosa dici). Un glossario correttamente compilato, tra l'altro, richiederebbe anche informazioni su chi, dove e quando si esprime in quella tal maniera, e questo cozza (di brutto) con la procedura penale.
La conseguenza, è che i glossari rimangono confinati nell'esperienza personale del singolo perito, non circolano, debbono essere ricostruiti ogni volta.
Un passo indietro, sempre ad inseguire.