lunedì 31 dicembre 2012

Buon Natale 2012





© Ascanio Trojani, 2012

Natale e Capodanno, 25 Dicembre 2012 - 1° Gennaio 2013
Channukká, 25 di Kislev - 2 di Tevet 5773

La Luce.

sabato 17 novembre 2012

Dolus bonus



Mercoledì 21 Novembre 2012, alle ore 14:30 presso l'Aula Magna della Sapienza di Roma, il programma è riportato nella locandina qui sopra.

giovedì 1 novembre 2012

Farsi pagare (ma solo dal 1° gennaio 2013)


Nella seduta del Consiglio dei Ministri  del 31 Ottobre del 2012, la numero "52 ter", è stato approvato, su proposta dei Ministri per gli Affari Europei e della Giustizia, il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, in attuazione della delega conferita al Governo con l’articolo 10 della legge n. 180/2011 (il cosidetto Statuto delle Imprese).
Il Governo Monti prosegue nella sua alternanza tra provvedimenti assolutamente deludenti e provvedimenti che, invece, preludono ad un effettivo cambiamento in pratiche stratificate da decenni.

L'anticipo del recepimento della direttiva di ben (!!) due mesi e mezzo, al 1° gennaio 2013, potrebbe essere un labile segno che va in direzione opposta alla misera ragioneria dei precedenti decreti. 
La norma impone termini certi di pagamento: di norma trenta giorni, e mai oltre i sessanta, consentiti solo in casi eccezionali, tra i quali si annovera la Pubblica Amministrazione. I tassi di mora (immediatamente esecutivi, tra l'altro) passano al BCE+8, a contare dal trentesimo/sessantesimo giorno dall'emissione della fattura.
C'è naturamente qualche interpretazione discutibile, come il far valere la norma a partire dai contratti sottoscritti dopo il 1° Gennaio 2013 [nel caso di incarico da parte dell'AG, la data è quella del conferimento], e qualche dubbio da verificare al momento della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Maggiori informazioni le potrete trovare nei precedenti post sull'argomento.

martedì 25 settembre 2012

Ancora novità nel Codice di Procedura Civile

Si ritocca anche l'art. 345 c.p.c. e specificamente il regime di ammissibilità di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti nel giudizio di appello, sopprimendo il prudente apprezzamento del collegio sulla indispensabilità di detti mezzi di prova e documenti rispetto alla decisione della controversia. E'ferma l'ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti quando la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. E' sempre ammissibile il deferimento del giuramento decisorio. Viene così rafforzata l'esigenza di limitare al processo di primo grado l'acquisizione di tutti gli elementi del giudizio, privilegiando la necessità della concentrazione rispetto alle lungaggini processuali.
Il D.L. 38/2012, noto al volgo come Decreto Sviluppo, ora convertito con la Legge 134/2012 ed entrato in vigore il 12 Settembre 2012, porta all'art. 54 ulteriori modifiche al Codice di Procedura Civile, con particolare riguardo alla forma dell'Appello ed al Ricorso per Cassazione. 

L'attenzione del Governo è focalizzata, come già detto in merito alle precedenti modifiche, al tentativo di ridurre la durata delle cause civili e penali, giacché i tempi della Giustizia in Italia costano alla collettività qualcosa che si aggira tra l'uno ed il due per cento del PIL. 
Scopo meritevolissimo ed encomiabile, certamente. Non siamo però d'accordo sui metodi scelti per ridurre la durata dei processi: anziché agire sulle cause strutturali della negazione dell'accesso alla Giustizia, si preferisce agire innalzando muri, allungando le scale, aggiungendo una ulteriore sopraelevazione (in regime di condono, ovviamente) alla Torre. Di pagare secondo decenza i professionisti impegnati (siamo fermi al 2002), di farla finita con le montagne di carta che ci perseguitano, non se ne parla proprio; si sceglie invece la via delle ammissibilità ridotte, dell'innalzamento degli oneri, della moltiplicazione dei passaggi e della terziarizzazione.

Ai nostri interessi di periti grafici interessa il nuovo disposto dell'art. 345 CPC, che sopprime il "prudente apprezzamento" del Collegio nella ammissibilità di nuovi mezzi di prova nel giudizio d'appello, vincolandola a specifici casi, in pratica a quando la parte dimostri di non aver potuto proporli/produrli in primo grado, e per causa documentalmente ad essa non imputabile.
In sostanza, si deve aver presentato tutto (ma proprio tutto) in primo grado, poiché il giudizio d'appello deve ritornare ad essere una valutazione di quanto avvenuto in Tribunale, non un secondo giudizio incardinato ex novo.

Dolus bonus ...


Non solo perché la copertina l'ho progettata io ...






lunedì 17 settembre 2012

Consigli per gli acquisti

Alcuni volumi di interesse per la professione, appena usciti. I link portano direttamente su iBS.it per maggiori informazioni.

The Neuroscience of Handwriting: Applications for Forensic Document Examination, di Michael Caligiuri e Linton Mohammed, CRC Press 2012
Un manuale breve, redatto secondo gli standard dibattimentali statunitensi del post-Daubert.

 
The Science of Crime Scenes, di Max Houck et al.i, Academic Press 2012
Un approccio "scientifico" alla scena del crimine, che evidenzia i fondamenti teorici dietro le procedure normalmente adottate.
 


Il Manuale del Diritto d'Autore di Giorgio Jarach e Alberto Pojaghi, Mursia 2011
Uno dei manuale classici, tra i più chiari in commercio, aggiornato alle ultime variazioni della Legge, ma con una ottima attenzione ai fondamentali.








domenica 16 settembre 2012

CTU novellata, qualche criticità da evidenziare


In alcuni post precedenti è stato brevemente illustrato il percorso della Consulenza Tecnica  d'Ufficio dopo la novella della Legge 69/09.
Il tema è stato successivamente riassunto in un mio articolo sul numero 195 di Scrittura, segnalato anche questo in un post di poco tempo fa. 

Ripetiamo che, per quanto la novella sia da applicare obbligatoriamente a tutti i procedimenti istruiti dopo il 4 Luglio 2009, nulla vieta ai Giudici di applicare la stessa procedura anche a procedimenti già in essere, in  particolare quelli giunti in Corte d'Appello.
Lo spirito della piccola riforma, è dichiaratamente quello di accorciare i tempi del procedimento: a spese dei Consulenti, in realtà, piuttosto che a provvedere i mezzi e le strutture che evitino i rinvii calcolati per tempi geologici - ma siamo in tempo di spending review, che in Italia è divenuta un traducente dell'espressione bburina dell'andò cojo, cojo.

Un primo problema, in verità legato più a questioni di orgoglio e di autoaffermazione del proprio piccolo ego, piuttosto che a effettivi problemi interpretativi della norma, è la definizione di parti costituite.
Se ritualmente e correttamente nominati, i consulenti tecnici di parte sono legittimamente i destinatari della relazione, giacché sono loro che rappresentano - a tutti gli effetti - la parte nel sub-procedimento di consulenza tecnica. Eppure, sono frequenti i casi in cui i legali avocano a sé, anche a posteriori, il diritto di ricevere la relazione di consulenza, escludendo il CTP, e magari rendendolo partecipe del contenuto degli atti solo mezza giornata prima della scadenza dei termini. È, questo, un problema che non riguarda il CTU.
La norma, la giurisprudenza e la dottrina univocamente sottolineano che il CTU non è tenuto, in alcun modo, a farsi carico dei rapporti carenti tra i rappresentanti delle parti, ed è quindi il CTP (quando nominato, in caso contrario il problema non si pone, il riferimento è il legale della parte) il destinatario di tutte le comunicazioni e relazioni.

Ma, poiché lo spirito della norma è quello di "velocizzare il processo" e – si faccia attenzione a questo aspetto – favorire per quanto possibile "ogni attività conciliatoria" (limitatamente alle questioni di competenza del CTU), è comunque buona regola professionale per il CTU inviare la propria relazione per posta elettronica (certificata, insisto) sia ai CTP che ai legali.
Citando gli indirizzi emanati dalla presidenza della corte d’appello di Torino nel maggio del 2011, si segnala che il giudice dovrà invitare il CTU ad esperire il tentativo per una soluzione concordata delle questioni di natura tecnica, e che al giudice si raccomanda di prediligere quei professionisti che hanno mostrato una più spiccata capacità di persuasione delle parti ad addivenire al superamento delle divergenze sulle questioni tecniche. 
Niente più spazio ai consulenti malati di protagonismo ? Speriamo, vedremo - il protettore dei periti è statutariamente San Tommaso Apostolo.

Atro aspetto interessante, forse in positivo, è nella sanzionabilità di ogni comportamento delle parti che possa essere ritenuto ostruzionistico o reticente, in pratica qualsiasi atto che implichi un rallentamento o un allungamento nei tempi del procedimento.
Tra questi, alcune decisioni nei Tribunali di Roma e di altre città inseriscono il mancato versamento del fondo spese deciso dal Giudice. La parte che, deliberatamente, non provvede al versamento della somma fissata dal Giudice viene cioè ritenuta responsabile di un comportamento volto ad ostacolare il regolare svolgimento del processo, e quindi sanzionabile anche con decisioni che arrivano al riconoscimento implicito del documento contestato, ad esempio.
Staremo a vedere, anche qui.

Ultima criticità, che ho più volte segnalato in questa sede, anche facendo riferimento a qualche considerazione di Diritto Comparato, sono i tempi fissati dal Giudice per porre osservazioni alla relazione di CTU, ed al Consulente d'Ufficio per rispondere a queste.
Spesso, troppo spesso, si osservano tempi eccessivamente ridotti, talvolta anche da non consentire nemmeno la lettura attenta della relazione; ma altrettanto spesso, questi tempi sono la conseguenza della "distrazione" dei legali, che non richiedono al momento del conferimento dell'incarico tempi adeguati alla bisogna.
A questi si aggiungano quei CTU che, in ritardo sui propri tempi, risolvono il problema prolungandosi (motu proprio) le scadenze a scapito dei tempi lasciati ai CTP per esaminare e porre osservazioni, con buona pace del contraddittorio, dell'attività conciliatoria, del rispetto per i colleghi.

 

sabato 15 settembre 2012

La memoria al VII Convegno di Mesagne









Alcune slides tratte dalla presentazione in Keynote della mia memoria al VII Congresso di Mesagne. La pubblicazione degli interventi integrali è demandata a Pino Giordano, organizzatore eccellentissimo del Convegno.

mercoledì 15 agosto 2012

VII Convegno di Studi dell'Istituto di Grafologia Forense - Mesagne 2012



I prossimi 7, 8 e 9 Settembre prossimi si svolgerà a Mesagne (in provincia di Brindisi) il VII Convegno di Studi dell'Istituto di Grafologia Forense, sul tema Indagine su Scritture: Saggio Grafico, Operazioni Peritali, Relazione. Aspetti Tecnici e Giuridici.  


Il programma del Convegno, in PDF, con tutte le informazioni  è scaricabile a questo link.
Il vostro affezionatissimo partecipa in qualità di relatore, nella sessione del 9 Settembre.

Ancora sull'adeguamento periodico degli onorari a Periti, Consulenti, Traduttori e Interpreti nelle prestazioni per l'Autorità Giudiziaria

 
La Legge 8 Luglio 1980 n. 319, art. 10, recita:

Adeguamento periodico degli onorari
Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.
L'ultimo adeguamento è del Maggio del 2002, tre omessi adeguamenti fa (Maggio 2005Maggio 2008 e Maggio 2011 - Presidente del Consiglio dei Ministri sempre Silvio Berlusconi).

Ripetiamo ancora i due (soliti) conti, in uno scenario nemmeno tanto ipotetico, anzi più che plausibile e facilmente verificabile nella realtà dei fatti, considerando le ultime novità normative.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete specializzato (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dall' art. 4 della L. 319, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi. Inoltre, nel caso si presti servizio in sala ascolti non è consentito svolgere contemporaneamente altri incarichi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma massima di euro 984,53 - lordi.  Da queste si sottrae immediatamente un venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi - al momento della dichiarazione, abbiamo tra IRPEF effettiva e relative addizionali locali, il contributo alla Gestione Separata INPS al 27,72 %, qualche spesa (l'inchiostro per la richiesta di liquidazione).
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, viene decurtato di circa il 55%, liquidato a fine inchiesta, magari decurtato, e pagato materialmente anche un anno dopo : sono circa quattrocentocinquanta euro.
Analogo conto della serva può essere fatto per qualsiasi altra professionalità pagata a vacazione.

Non ripetiamo ancora una volta il disagio ad essere pagati meno del marginale che sporca i vetri delle automobili al semaforo davanti la Città Giudiziaria, degli enormi rischi che si stanno materializzando in conseguenza dell'espulsione dei professionisti qualificati dal circuito giudiziario, sostituiti da volenterosi privi delle capacità operative minime, e  non parliamo nemmeno dei rischi di corruzione che inevitabilmente appaiono quando si associano pagamenti indegni con professionalità inadeguate - altrimenti qualcuno dice che ci stiamo sempre a lamentare.

La tariffa è pubblicistica ci si risponde; ma la pubblicità che potrebbe derivare dalla accessibilità degli elenchi è stroncata sul nascere dalla privacità. Aggiungiamo che chi gode (è proprio il caso di dirlo) dei settori per i quali è prevista una tariffa a percentuale non risente dell'inflazione come ne risente chi è costretto alla quota fissa ovvero alle vacazioni.

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, rispetto all'art. 36 della Costituzione. 
Ed ha anche più volte richiamato il legislatore sulla diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria, non solo per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.

Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.

La Sentenza numero 41 del 1996 concludeva che questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.
 
Quanto sia stata rispettata, lo stiamo vedendo da dieci anni. Evidentemente, la spending review è un qualcosa per cui si ritiene più utile risparmiare tre euro subito, a fronte delle migliaia e migliaia che si dovranno sostenere dopo qualche anno per rifare processi incardinati su materiale qualitativamente insufficiente.
 

mercoledì 4 luglio 2012

Corso di Alta Formazione in Grafologia Clinica e Forense all'Università di Roma «Sapienza»

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, così come l'inizio del corso, sono stati posticipati per necessità organizzative.
Il termine precedentemente indicato per l'invio delle domande di partecipazione, è quindi superato: in attesa del calendario aggiornato, vi invito a trasmettere comunque la vostra domanda di partecipazione agli indirizzi già indicati nel bando, sempre scaricabile dai Siti:

oppure :

http://w3.uniroma1.it/iissrcm 

Tra i docenti, vi è anche il Vostro affezionatissimo, Ascanio Trojani - parlo di Linguistica Forense, di Grafologia della Scrittura Tipografica, di Scritture Multiculturali.
Inizia in quest'anno accademico 2011-2012 il Corso di Alta Formazione in Grafologia Clinica e Forense all'Università di Roma "Sapienza", in collaborazione con l’Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psichiatrico – Forensi (ITALIA/ USA) e con l’Istituzione Internazionale di Studi Superiori e Ricerche sulla comunicazione di Massa.
Non è previsto un numero massimo di iscritti. Possono partecipare al Corso di Formazione coloro che sono in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore, nonché coloro che sono in possesso del titolo di Laurea conseguito con il Vecchio o Nuovo Ordinamento.
Le lezioni si svolgeranno per un totale di 200 ore di impegno complessivo e prevedono lezioni a didattica frontale, con esercitazioni pratiche, apprendimento dal vivo mediante il metodo dell’Insegnamento Video-Multimediale Interattivo, con la fruizione di materiale didattico mirato all’esercitazione teorica e pratica. Le lezioni saranno tenute dal Direttore del Corso, prof. Vincenzo Maria Mastronardi, e da altri Docenti Universitari tra i più noti e accreditati, Grafologi, Giuristi, Psichiatri, Psicologi, Criminologi. 
Tra i docenti c'è anche il vostro affezionatissimo, Ascanio Trojani.
Vieppiù, sono previsti laboratori relativamente allo studio della scrittura con indirizzo psicologico-clinico e forense
Il Corso è organizzato secondo i seguenti Moduli :
Modulo 1 – TEORIE GRAFOLOGICHE E FONDAMENTI DI GRAFOLOGIA
Storia della Grafologia,Grafologia Generale, Psicofisiologia della motricità grafica.
Modulo 2 – GRAFOLOGIA GIURIDICA E FORENSE
Psicologia generale, Linguistica Forense, Etica professionale: dalla Deontologia alla Bioetica, Legislazione Peritale, Elementi di Psicopatologia Forense, Psicologia Giuridica in ambito peritale, Grafologia e Criminologia.
Modulo 3 – APPLICAZIONE TECNICHE DI STUDIO GRAFOLOGICO
Grafologia medica: Neuropatologia e Psicopatologia delle scritture, Grafologia forense, Psicopatologia del Gesto grafico nell’età evolutiva. Alterazioni medico-psicologiche della grafia del minore e rieducazione.
Modulo 4 – COMPRENSIONE GRAFOLOGICA E STRUTTURAZIONE DELLA RELAZIONE SCRITTA, TECNICHE DI LABORATORIO
Tecniche strumentali di analisi della scrittura e del supporto cartaceo, acquisizione fotografica e tramite scanner digitale dei documenti. Olografia conoscopica, datazione inchiostri.
Modulo 5 – DISAMINA E STUDIO DI CASI SCUOLA - ESERCITAZIONI PRATICHE GUIDATE
Grafologia peritale comparata, Tecniche e Metodologie grafologiche,Tecniche e Metodologia peritale, Grafologia Dinamica.
Le verifiche sulla preparazione in corso verranno effettuate grazie a monitoraggio multimediale e Test di verifica di autoapprendimento, interrogazioni, tesi e discussione della stessa al termine del Corso.
Per l’intero materiale informativo rivolgersi alla Segreteria didattica al fax 068100227 (h. 10-16, Lun-Ven), cell. 3392164794; posta elettronica: vincenzo.mastronardi@uniroma1.it, monica.calderaro@uniroma1.it 
Bando e programmi, incluso il Corpo Docente, sono scaricabili dal Sito: http://www.uniroma1.it/didattica/corsiformazione/25892-grafologia-clinica-e-forense