Tra le novità introdotte dal Decretone di Ferragosto 2011, segnalo la modifica dell'articolo 81-bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile, in tema di Calendario del Processo, introdotto con la Legge 69/2009.
Nella formulazione ora in vigore, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16 Settembre scorso, il mancato rispetto del Calendario del Processo, che il Giudice (ora obbligatoriamente) fissa all'apertura della causa, comporterebbe una non meglio precisata"violazione disciplinare" da parte del Giudice stesso, dei Difensori o dei Consulenti Tecnici d'Ufficio.
Fatta la Legge, già pronto l'inganno: poiché lo stesso articolo 81-bis prevede che qualora sussistano "gravi motivi sopravvenuti" la calendarizzzazione possa essere dilatata, sia su richiesta delle parti che d'ufficio, purché la dilatazione intervenga prima della scadenza dei termini stabiliti.
Le conseguenze della "violazione disciplinare" in questione sono però poco chiari, e sembrano al momento limitarsi ai soli iscritti ad Ordini e Collegi professionali formalmente istituiti, oltre che al Magistrato.
Per riferimento, riporto il testo dell'articolo che ci interessa, tratto dal Testo del DL 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011.
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Art. 1 - ter
Calendario del processo civile
1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessita’ della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all’articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini»;
b) dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
«Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d’ufficio puo’ costituire violazione disciplinare, e puo’ essere considerato ai fini della valutazione di professionalita’ e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.