venerdì 28 novembre 2008

Dolus bonus - 2



Il Romanzo dell'Aviazione (da Icaro ai Voli Spaziali), edito per la prima volta da Mursia nel 1970, non è (sol)tanto una storia, una lunga cronologia, di nomi, di fatti, di date, quanto la narrazione di come il desiderio del volo prende corpo nell'animo e nell'intelligenza umana, come il sogno di poter volare divenne, improvvisamente, realtà, magia, strumento quotidiano.
Si racconta l'emozione, la meraviglia di chi vide il primo aerostato, il primo dirigibile, il primo aereo nel cielo, con la stessa gioia del bambino che sale su un castello di mobili per lanciarvi dal di sopra il suo primo modello (cosa veramente fatta dall'Autore, infatti).
Felice Trojani fu, come detto, testimone dell'arrivo dell'aviazione a Roma, con il primo volo di Léon Delagrange in Piazza d'Armi il 24 Maggio 1908, e successivamente egli stesso artefice e protagonista dell'affermazione dell'aeronautica.


Alberto de Santos-Dumont e il Dirigibile Personale
© Francesca Quatraro 2008


La prima edizione del Romanzo meritò il premio Soroptimist 1970 per la letteratura giovanile.
È ora in preparazione una nuova edizione del Romanzo dell'Aviazione, revisionato e con alcune aggiunte non presenti nella prima edizione, con le illustrazioni di Francesca Quatraro, tra poco in vendita su Lulu, nelle versioni interamente a colori e in bianco e nero.
Francesca Quatraro, giovane illustratrice per l'infanzia appassionante e appassionata, sta preparando in questi giorni le nuove tavole che illustreranno le quasi trecento pagine del Romanzo.

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti - Alcune considerazioni, secondo di quattro


Ritorniamo al quarto comma del punto 2.2. delle Linee Guida: Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c) riportato sempre integralmente - per il contesto e la consecutio del paragrafo si veda sempre il testo integrale.

La garanzia dei dati personali non è riferita solamente all'obbligo della tutela di informazioni corrette e legittimamente acquisite, contro un loro uso indebito o fraudolento, ma anche e soprattutto all'obbligo che tali informazioni siano effettivamente riferite al soggetto in questione, siano di quantità e qualità tale da fornire una immagine completa di questi, e non siano alterate , degradate, incomplete o addirittura inattendibili (ad esempio, perché riferite a persona diversa).

Esempi nell'ambito della perizia grafica e documentale sono le sottoscrizioni non apposte in presenza testimoni attendibili, dal Perito al Pubblico Ufficiale (Notaio, Agente di PG, Ufficiale di Anagrafe) che sono definite autentiche sino a prova contraria.
Frequenti sono le sottoscrizioni reperite presso archivi pubblici che non sono certificate, apposte da sottoposto o delegato, sottoscrizioni ad atti per i quali non è richiesta l'autenticazione in genere, dalle deleghe di pagamento (gli F24) alle lettere commerciali.
La decenza professionale già evocata, dalla pubblicazione delle Linee Guida assume in pieno la responsabilità della ricerca di documentazione che effettivamente rappresenti un individuo, senza deroghe od inquinamenti.

Assumere delle scritture di comparazione solamente perché sono lì è in sé già un atto professionalmente riprovevole, in quanto non garantisce la autenticità delle scritture se non per una formalità debole e spiccia, ma ai fini della protezione dei dati personali costituisce una infrazione a tutto tondo, con risvolti penalistici ancora da verificare e sottoporre alla prova della giurisprudenza.

Il Perito (o il Consulente Tecnico, o il Traduttore), nel rispetto delle Linee Guida emanate dal Garante, deve sempre documentare, con la verbalizzazione degli atti compiuti in tale ambito, la qualità delle informazioni assunte al fine di definire esattamente l'identità della persona, sia essa rappresentata nel singolo aspetto grafico, clinico, economico-finanziario secondo l'indirizzo peritale considerato.

martedì 25 novembre 2008

Dolus bonus - 1



Il dolus bonus altro non è che la ordinaria esaltazione delle caratteristiche di un prodotto, senza però sfociare nella presentazione di fatti non veritieri o inesistenti , senza il dolo negoziale propriamente detto (il dolus malus) che (se dimostrato) rende nullo il negozio giuridico.
Levar gato por lebre, diz-se na terra-da-gente
.

Pubblicità, insomma, dalla quale ognuno dovrebbe essere in grado di difendersi, e che non annulla il contratto.

Mursia ha riedito la Coda di Minosse, di mio nonno Felice Trojani, ingegnere, tra i componenti dell'equipaggio del Dirigibile Italia e tra i superstiti della Tenda Rossa. È la storia della spedizione al Polo Nord, che inizia venti anni prima, con il volo di Léon Delagrange a Roma il 24 Maggio del 1908, ha il suo culmine il 24 Maggio del 1928 con l'Ultimo Volo del dirigibile Italia, per terminare dopo altri venti anni a São Paulo, in Brasile.
Libro di grande successo e di grandissimo interesse storico, edito per la prima volta da Ugo Mursia nel 1964, sette edizioni oltre a quella corrente, Premio di Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Uno per tutti, il commento di Dino Buzzati, sul Corriere della Sera: Quello che secondo me è soprattutto nuovo, sull'argomento, è il tono complessivo, di una disarmante e talora spietata sincerità.


Per chi vuole, il volume (ottocento pagine, fitte, fittissime) è disponibile su ibs.
Altre notizie, estratti e materiali aggiuntivi verranno resi disponibili, spero in poco tempo, in una sezione del mio sito www.trojani.it

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti ausiliari del Giudice e del PM - Alcune considerazioni, primo di quattro



Nel precedente post è stato inserito il testo delle Linee Guida adottate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in merito all'attività di Periti, Consulenti (e Traduttori, mi sembra implicito, e comunque lo aggiungo io).
Le Linee Guida non costituiscono una nuova norma, una novità procedurale, perché quanto deliberato dal Garante è già previsto sia dal cosiddetto Codice della Privacy (il D.Lg. 30 Giugno 2003, n. 196) sia da un livello normativo gerarchicamente superiore, nei disposti dei codici di procedura penale e di procedura civile. Questo è chiaramente richiamato nella premessa alla delibera del Garante, nella quale si richiamano le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del codice di procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a 232, 359 e 360), oltre alla normativa fiscale (già esistente) ed alle norme (già esistenti) sugli obblighi di conservazione delle copie personali asseverate, e via elencando.
(L'estratto dei codici di pertinenza peritale verrà da me inserito in un prossimo post, utilizzando la piattaforma di Scribd)
Quanto deliberato dal Garante è, in sintesi, un riassunto di norme di decenza professionale, alcune esistenti da un secolo e anche più, e che dovrebbero essere normale ed abitudinaria prassi per ogni professionista.
Il Garante non ha fatto altro che esprimere un riassunto commentato delle norme in vigore, declinato nel particolare settore delle consulenze/perizie/traduzioni in ambito giudiziario, siano esse d'ufficio che di parte, esprimendo come è nelle sue prerogative e nei suoi doveri (richiamati nella premessa della deliberazione, l'articolo 154 comma 1, lett. h del citato D.Lg. 30 Giugno 2003, n. 196) alcuni particolari aspetti in merito alla formazione, alla conservazione e all'utilizzo del fascicolo del perito/consulente/traduttore.
E dette norme, punto 1.2, primo comma, non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche, come scritto poc'anzi.
Sulle mie perplessità, soprattutto in tema di inattuabilità pratica di alcune indicazioni nel contesto di disastro permanentemente incipiente i cui versa l'amministrazione della Giustizia, si scriverà nei post successivi.

Decenza professionale, si diceva. Scrivo qui nel contesto delle perizie grafiche e documentali, delle traduzioni e delle indagini strumentali in cui lavoro, ma sono concetti di applicabilità generale.
Non è ammissibile, sia prima che dopo l'adozione delle norme, che non vengano restituiti al Giudice, al Magistrato, alle parti, i documenti ricevuti o acquisiti nel corso delle operazioni peritali, non è ammissibile, ora come allora, che tali documenti vengano trattenuti senza altra motivazione che il rifiuto di dover sostenere la piccola fatica di doverli restituire, non è ammissibile, ora come allora, che detti documenti vengano smarriti, non è ammissibile che se ne faccia commercio, non è ammissibile che vengano lasciati in affido alla dirimpettaia, non è ammissibile che vengano archiviati sul sedile posteriore dell'automobile, non è ammissibile che vengano lasciati a disposizione di ogni e qualsiasi persona entri nello studio, non è ammissibile che i fascicoli in forma elettronica non vengano protetti in forma almeno decente (password, cosa è mai questa roba, una parola magica?), non è ammissibile che chiunque si sieda al computer possa liberamente accenderlo e scorrerne le directory per passare il tempo, non è ammissibile che le fotografie vengano esibite ad amici ed amanti. E non sono cose che avvengono nella galassia lontana, nell'Italia di Shakespeare o nell'Ungheria di Camerini di cui al post introduttivo.

Di converso, bisogna sottolineare a gran voce che il Garante per la Protezione dei Dati Personali non è un oscuro e malevolo vecchio, intento a porre divieti, chiudere armadi, ostacolare e stroncare la libera e creativa attività di (sedicenti) professionisti ed imprenditori, tutt'altro.
Si legga il quarto comma del punto 2.2. delle Linee Guida: Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c), riportato integralmente, per il contesto e la consecutio del paragrafo si veda il testo integrale.
Nel mio ambito, della perizia documentale e grafica, questo sta a significare che i documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali debbono costituire una fedele rappresentazione della [..] identità del soggetto di indagine, che non è ammissibile l'accettazione di documenti dubbi, che non è possibile rifiutare per neghittosità, per non dovere andare in giro a rompersi le gambe, l'acquisizione o anche la sola ricerca di documenti necessari a definire il profilo grafico della persona oggetto di indagine, che non si può usare con leggerezza la formula scritture comparative qualitativamente e quantitativamente idonee anche quando sono in numero di una (uma, one, una, ein). Se la scrittura di un individuo è a tutti gli effetti una informazione personale, in quanto espressione della personalità dell'individuo, come si legge nelle tante premesse alle consulenze copiate e incollate pedissequamente e pedestremente, questa deve essere pertinente, propria e necessaria, senza se e senza ma, anche solo per il timore del risvolto penalistico che la questione assume dopo l'adozione delle Linee Guida.

sabato 15 novembre 2008

Due conti, in ODS, XML, Numbers

Per il calcolo delle vacazioni (dati i giorni), e dell'importo (dati i giorni e/o le vacazioni), oltre che dell'importo totale delle marche da bollo da apporre nel caso di Consulenze/Traduzioni giurate, ovvero di CTU residuali pre-contributo unico, avevo a suo tempo (1997) composto un foglio elettronico, successivamente aggiornato negli importi nel 2002 e seguendo i formati elettronici via via disponibili nel tempo.

Una anteprima (non attiva) è visibile qui:

Calcolo delle vacazioni (ods)

I file in ODS (OpenOffice, NeoOffice), XLS (MS Excel) e Apple Numbers '08 sono disponibili a questo indirizzo:
Naturalmente, i files sono resi disponibili TAL QUALI, senza alcuna garanzia esplicita, implicita o potenziale di funzionamento, sanità, integrità.

mercoledì 12 novembre 2008

Ungulese - 1




Undergraund.
All'entrata della stazione più grande del paese, porta di ingresso dei barbari all'Urbe, un esempio della diffusa cultura del luogo.
E non tanto per chi la ha materialmente scritta, ma per chi non ha controllato, e non ha posto mano ad uno Stanley (in italiano: sgarzino) per eliminare il risvolto di troppo.



lunedì 10 novembre 2008

Due conti

I compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, sono regolati dalla Legge 8 Luglio 1980, n. 319, e per l'aggiornamento degli importi dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002.
Le norme citate valgono sia in ambito civile che penale, che nelle indagini del Pubblico Ministero.
L'articolo 4 della L. 319 recita : Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 24.732 e per ciascuna delle successive è di L. 13.740. L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

Il successivo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 Maggio 2002 ha aggiornato (nonostante la Legge preveda un aggiornamento triennale) il costo delle vacazioni nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
Dal 30 Maggio 2002 non è si è avuta alcuna rideterminazione dell'importo delle vacazioni, benché di trienni ne siano passati ormai due. Dal Maggio del 2002 al Settembre 2008 l'incremento ISTAT è stato pari al 114,87, per la cronaca.

La determinazione del compenso su base oraria (o a vacazione) è quello che si applica nel mio caso, come Traduttore, Interprete, Perito Documentale. Anche nei casi in cui avrei dovuto avere la liquidazione calcolata su percentuale di valore (perizie su falsi o perizie di stima) il Magistrato si è comunque avvalso del calcolo "a vacazioni".

Due brevi calcoli, su un caso ipotetico ma plausibile e verificabile.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dal citato articolo quattro, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma di euro 984,53. Da queste si sottrae il venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi (quale contribuente minimo), ed un trenta per cento circa di contributo INPS ed altre spese varie.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, diviene quindi di 492,27 euro.

Di seguito sono pubblicati i testi integrali della Legge 319 e del Decreto del 2002. Si ricorda che il testo delle Leggi dello Stato è esplicitamente escluso da ogni e qulasiasi diritto di copia ed è liberamente riproducibile (nonostante qualche Ministro - con una commovente distribuzione bipartisan - abbia ogni tanto l'oscena tentazione di porre una tassa sulla conoscenza della Legge), e che il solo testo che ha valore di riferimento è quello della Gazzetta Ufficiale.

Compensi spettanti ai Periti, Consulenti, Interpreti e Traduttori

Legge 8 Luglio1980 n. 319

Compensi spettanti ai Periti, Consulenti Tecnici, Interpreti, Traduttori

Decreto Ministro della Giustizia 30 Maggio 2002

domenica 9 novembre 2008

Peritare, Pallido e Assorto

Peritare, voce del verbo peritarsi, dal latino pigritari, esser pigro - Tommaseo cita anche pauritare. Ci sarà ancora il latino, da qualche parte?
Il verbo è documentato nella lingua italiana scritta fin dal 1300 : esitare per scrupolo, timidezza, vergogna, soggezione; ritrarsi dal fare qualcosa, trepidare. Spesso con un senso leggermente attenuato nella negatività: avere dubbi, incertezze, farsi scrupolo di eseguire qualcosa, non osare, non decidersi, neghittoso.

Non è - assolutamente - periziare, esaminare, controllare, stimare.

Ma la vasta zona grigia (o verde bile?) che dal legislatore scende sino all'ultimo dei messi non rifiuta certo questa pallida accezione. Esplorate il riquadro di ricerca che segue, solo per esempio.
Nelle Leggi, nei regolamenti, nelle Sentenze, nei Quesiti posti da Giudici e Magistrati, nelle Consulenze e nelle Perizie, si legge (o si sente) peritare come periziare, esaminare, stimare.

E dall'incertezza linguistica discende anche l'incertezza metodologica, tecnica, giurisprudenziale. Il prodotto è pallido, incolore (o desaturato?), insapore, inodore. E chi scrive, chi legge, chi tace, è assorto, assente, sia nell'uso della lingua che nel controllo sostanziale dei propri atti.

Peritare, pallido e assorto.
Cose che avvengono in una galassia lontana, in un altro tempo, in un altro spazio, non certo qui, ora. Un po' come era l'Italia per Shakespeare, o l'Ungheria dei film e delle commedie degli anni trenta, abbastanza lontane da non infastidire i presenti, abbastanza vicine da rendere comprensibile il contesto.
Se qualcuno poi ci si riconosce, sarà per un caso di sincronicità junghiana (pallida). E non credo abbia molto interesse a rivendicare la paternità dell'assorto pallore che crede suo.

Ab inizio, inserirò molti (tanti!) post prima pubblicati o diffusi in altra forma (stampa, parere, commento, nota), e non collocabili altrove per lunghezza, approfondimento, modo, forma. La frequenza di pubblicazione apparirà forse più alta di quella che potrò in seguito mantenere, ma li avrò finalmente raccolti in un unico luogo, ed avrò la possibilità di rivederli ed aggiornarli.