martedì 25 febbraio 2014

I provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in tema di intercettazioni


Il Garante per la protezione dei dati personali (comunemente noto come Garante della privacy) ha disposto, lo scorso anno, una indagine conoscitiva presso alcune Procure della Repubblica di "medie dimensioni" (esattamente Bologna, Catanzaro, Perugia, Potenza e Venezia) per valutare, ai fini della tutela dei dati personali, il livello tecnico e gestionale in essere nell'attività di intercettazione delle comunicazioni (telefoniche, informatiche, telematiche ecc.).
Alcune criticità sono ben note a chi viene chiamato a lavorare nei C.I.T. delle Procure o nei punti di ascolto in delocalizzazione presso le singole unità di P.G. ovvero successivamente, come perito trascrittore nella fase processuale.
Alla luce di quanto riscontrato, il Garante ha adottato un provvedimento - il doc. web n. 2551507 - destinato alle Procure della Repubblica, che riguardano sia i C.I.T. che le singole unità di P.G. in delocalizzazione. Per quanto attiene alla fase processuale, sembra che si ritengano ancora sufficienti le Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 Luglio 2008 (vedi qui).
Il Provvedimento in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica è stato emanato il 18 luglio 2013, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2013, ed entreranno in vigore a diciotto mesi da questa data, anche se non è chiaro cosa possa accadere qualora il Ministero di Giustizia non fornisca le  risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate nel presente provvedimento volte a rafforzare la sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'ambito delle attività di intercettazione come chiede il Garante.

Le misure indicate dal Garante sono in buona parte norme di buona tecnica informatica ed investigativa, e questo ha dato la stura a non poche malignità nei primi commenti: se da una parte è risaputo che il concetto di informatizzazione che hanno i legislatori e i governanti è ben meritevole di critica, si deve anche ricordare che una qualsiasi normativa deve indicare un complesso integrato e coerente, compresi gli atti più elementari; è quindi fuor di luogo domandarsi se i C.I.T. fossero accessibili senza una identificazione minima, username e password per capirsi. Semmai, ci si dovrebbe domandare quanto robuste siano le password implementate e quanto sia posto in essere per impedirne l'uso promiscuo.
 
Le misure riguardano sia i Centri Intercettazioni Telecomunicazioni (C.I.T.) stabiliti presso ogni Procura della Repubblica sia gli Uffici di P.G. presso cui è delocalizzata l'attività di intercettazione.

Nei locali che ospitano i terminali per la ricezione, i server, gli archivi ed in ogni altro luogo deputato all'attività di intercettazione devono essere predisposti impianti di videosorveglianza a circuito chiuso e l'accesso deve essere consentito solo attraverso badge strettamente individuali ovvero attraverso identificazione biometrica; tutti gli accessi dovranno essere tracciati. Il personale di manutenzione non potrà in alcun modo accedere ai dati ultronei all'attività tecnica autorizzata direttamente dalle Procure. I protocolli di trasmissione dovranno essere interamente cifrati.
lwe postazioni di accesso dovranno tutte essere abilitate all'autenticazione degli operatori tramite "procedure rafforzate", e tutte le azioni dovranno essere annotate in registri non modificabili.
Tutte le copie dovranno essere criptate ed eseguite se e solo se ritenute indipsensabili; i contenitori degli archivi non debbono riportare informazioni intellegibili da estranei circa il contenuto; tutti i movimenti di supporti ionformatici o (sic est) cartacei dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite personale di P.G.

In caso di delocalizzazione degli ascolti, gli uffici di P.G. deputati debbono ottemperare alle stesse misure prescritte per i C.I.T. ed i collegamenti tra C.I.T. e i punti di ascolto remotizzati debbono essere realizzati con connessioni punto-punto o con collegamenti tipo VPN.

Il Garante, come già ricordato, ha sollecitato il Ministero della Giustizia a fornire alle Procure della Repubblica risorse idonee per attuare quanto indicato nel provvedimento. 
E qui vi ci voglio ...

domenica 2 febbraio 2014

So-Ho & Ubiquitous Working


A causa dell'indisposizione di uno degli Autori il Seminario del 15 Febbraio viene cancellato - chi si era prenotato (obbligatoriamente) è già stato avvertito. La nuova data di svolgimento (indicativamente metà Marzo) verrà comunicata quanto prima.


Sabato 15 Febbraio 2014 si svolgerà a Roma il seminario di Ascanio Trojani e Marisa Aloia sul tema del So-Ho e dell'Ubiquitous Working.

SoHo è - tra le altre accezioni - l'acronimo di Small Office/Home Office
L'Ubiquitous Working è la possibilità di svolgere una attività (professionale) ovunque e quantunque, facilitati dall'utilizzo degli strumenti tecnici oggi disponibili.
Ma ridurre al minimo la struttura fisica dell'attività professionale non è solo un effetto della pressione adattativa imposta da crisi economica e spending review, ma una occasione per aumentare redditività e flessibilità del lavoro svolto, tenendo a fondamento di tutto le capacità dell'individuo.
Partendo da una analisi della attività professionale del perito, svolta in casa o in un piccolo ufficio, discuteremo di hardware e software, di come presentarsi all'esterno anche con l'uso delle reti sociali, la posta elettronica, il fax sino all'uso corretto del cloud computing, esaminando i protocolli di lavoro e la scelta degli strumenti.
Il tutto con spiegazioni passo-passo, esempi, casi di studio, tra Rube Goldberg e Angus McGyver.

La brochure è visibile e scaricabile dalla finestra di Scribd.

La prenotazione è obbligatoria e la partecipazione è limitata al massimo a quindici partecipanti. Prenotazioni ed altro, inviando una mail a info@crimine.it






Ripassando i fondamentali


Nelle Osservazioni sopra varie voci del Vocabolario della Crusca, compilate dall'abate Giovanni Romani di Casalmaggiore, edite in Milano nel 1826 per Giovanni Silvestri, alla pagina 168 troviamo il commento alla voce peritare :
"secondo la Crusca, vale Esser timido, vergognarsi, Non ardire, lat. Verecundari ; e, per appoggio di cosiffatte affini nozioni, adduce degli esempi tratti da scrittori antichi o semiantichi. I moderni però, che ben non conobbero la vera ragione per la quale un verbo, come in apparenza derivato da Perito, potesse assumere le preaccennate nozioni, non ne fanno uso nel valore di queste; ma piuttosto con maggior fondamento l'impiegano con significazione più analoga al radicale Perito, vale a dire di Far perizia di qualche oggetto apprezziabile. Gl'Ingegneri difatti usano del verbo Peritare, o Far la perizia, quando trattasi di Giudicare del valore di un campo, di una casa, di un edificio, di un'opera, ec. , nozione che non fu accolta nel Vocabolario della Crusca, sebbene renduta già generale nel comune discorso. Peritare pertanto per Temere, Peritoso per Timido,  e Peritanza per Timidezza, voci ch'io suppongpo imitate inutilmente dagli antichi sopra il francese Peureux (Pauroso), possono relegarsi al museo antiquario, non avendo bisogno la lingua nostra di servirsi di queste esotiche parole, per esprimere le nozioni che ad esse furono applicate."

Chiarissimo, anche quando implica che l'incertezza linguistica è sinonimo, se non origine, dell'incertezza metodologica, tecnica, morale. 

La sempre più ampia zona grigia - o verde bile? - che dal legislatore scende sino all'ultimo dei messi non rifiuta certo la pallida accezione, peritare come periziare, stimare.
Nelle Leggi, nei regolamenti, nelle Sentenze, nei Quesiti posti da Giudici e Magistrati, nelle Consulenze e nelle Perizie, si legge (o si sente) peritare come periziare, esaminare, stimare
Ma dall'incertezza linguistica discende anche l'incertezza metodologica, tecnica, giurisprudenziale. Il prodotto è pallido, incolore (o desaturato?), insapore, inodore. E chi scrive, chi legge, chi tace, è assorto, assente, sia nell'uso della lingua che nel controllo sostanziale dei propri atti.

Qui si riferisce cose che sembrano avvenire in un altro tempo, in un altro spazio, non certo qui, ora. Un po' come l'Italia per Shakespeare, o l'Ungheria dei film e delle commedie degli anni trenta, abbastanza lontane da non infastidire i presenti, abbastanza vicine da rendere comprensibile il contesto.
Se qualcuno poi ci si riconosce, sarà per un caso di sincronicità junghiana (pallida). E non credo abbia molto interesse a rivendicare la paternità dell'assorto pallore che crede suo.