In alcuni post precedenti è stato brevemente illustrato il percorso della Consulenza Tecnica d'Ufficio dopo la novella della Legge 69/09.
Il tema è stato successivamente riassunto in un mio articolo sul numero 195 di Scrittura, segnalato anche questo in un post di poco tempo fa.
Ripetiamo che, per quanto la novella sia da applicare obbligatoriamente a tutti i procedimenti istruiti dopo il 4 Luglio 2009,
nulla vieta ai Giudici di applicare la stessa procedura anche a
procedimenti già in essere, in particolare quelli giunti in Corte d'Appello.
Lo
spirito della piccola riforma, è dichiaratamente quello di
accorciare i tempi del procedimento: a spese dei Consulenti, in realtà,
piuttosto che a provvedere i mezzi e le strutture che evitino i rinvii
calcolati per tempi geologici - ma siamo in tempo di spending review, che in Italia è divenuta un traducente dell'espressione bburina dell'andò cojo, cojo.
Un primo problema, in verità legato più a questioni di orgoglio e di autoaffermazione del proprio piccolo ego, piuttosto che a effettivi problemi interpretativi della norma, è la definizione di parti costituite.
Se ritualmente e correttamente nominati, i consulenti tecnici di parte sono
legittimamente i destinatari della relazione, giacché sono loro che rappresentano - a tutti gli effetti - la
parte nel sub-procedimento di consulenza tecnica. Eppure, sono frequenti i casi in cui i legali
avocano a sé, anche a posteriori, il diritto di ricevere la relazione di consulenza, escludendo il CTP, e magari rendendolo partecipe del contenuto degli atti solo mezza giornata prima della scadenza dei termini. È, questo, un problema che non riguarda il CTU.
La norma, la giurisprudenza e la dottrina univocamente sottolineano che il CTU non è tenuto, in alcun modo, a
farsi carico dei rapporti carenti tra i rappresentanti delle parti, ed è quindi il CTP (quando nominato, in
caso contrario il problema non si pone, il riferimento è il legale della parte) il destinatario di tutte le
comunicazioni e relazioni.
Ma, poiché lo spirito della norma è quello di "velocizzare il processo" e – si faccia attenzione a questo aspetto
– favorire per quanto possibile "ogni attività conciliatoria" (limitatamente alle questioni di competenza del
CTU), è comunque buona regola professionale per il CTU inviare la propria relazione per posta
elettronica (certificata, insisto) sia ai CTP che ai legali.
Citando gli indirizzi emanati dalla presidenza della corte d’appello di Torino nel maggio del 2011,
si segnala che il giudice dovrà invitare il CTU ad esperire il tentativo per una soluzione concordata delle questioni
di natura tecnica, e che al giudice si raccomanda di prediligere quei professionisti che hanno mostrato una più
spiccata capacità di persuasione delle parti ad addivenire al superamento delle divergenze sulle questioni tecniche.
Niente più spazio ai consulenti malati di protagonismo ? Speriamo, vedremo - il protettore dei periti è statutariamente San Tommaso Apostolo.
Atro aspetto interessante, forse in positivo, è nella sanzionabilità di ogni comportamento delle parti che possa essere ritenuto ostruzionistico o reticente, in pratica qualsiasi atto che implichi un rallentamento o un allungamento nei tempi del procedimento.
Tra questi, alcune decisioni nei Tribunali di Roma e di altre città inseriscono il mancato versamento del fondo spese deciso dal Giudice. La parte che, deliberatamente, non provvede al versamento della somma fissata dal Giudice viene cioè ritenuta responsabile di un comportamento volto ad ostacolare il regolare svolgimento del processo, e quindi sanzionabile anche con decisioni che arrivano al riconoscimento implicito del documento contestato, ad esempio.
Staremo a vedere, anche qui.
Ultima criticità, che ho più volte segnalato in questa sede, anche facendo riferimento a qualche considerazione di Diritto Comparato, sono i tempi fissati dal Giudice per porre osservazioni alla relazione di CTU, ed al Consulente d'Ufficio per rispondere a queste.
Spesso, troppo spesso, si osservano tempi eccessivamente ridotti, talvolta anche da non consentire nemmeno la lettura attenta della relazione; ma altrettanto spesso, questi tempi sono la conseguenza della "distrazione" dei legali, che non richiedono al momento del conferimento dell'incarico tempi adeguati alla bisogna.
A questi si aggiungano quei CTU che, in ritardo sui propri tempi, risolvono il problema prolungandosi (motu proprio) le scadenze a scapito dei tempi lasciati ai CTP per esaminare e porre osservazioni, con buona pace del contraddittorio, dell'attività conciliatoria, del rispetto per i colleghi.