martedì 25 settembre 2012

Ancora novità nel Codice di Procedura Civile

Si ritocca anche l'art. 345 c.p.c. e specificamente il regime di ammissibilità di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti nel giudizio di appello, sopprimendo il prudente apprezzamento del collegio sulla indispensabilità di detti mezzi di prova e documenti rispetto alla decisione della controversia. E'ferma l'ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti quando la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. E' sempre ammissibile il deferimento del giuramento decisorio. Viene così rafforzata l'esigenza di limitare al processo di primo grado l'acquisizione di tutti gli elementi del giudizio, privilegiando la necessità della concentrazione rispetto alle lungaggini processuali.
Il D.L. 38/2012, noto al volgo come Decreto Sviluppo, ora convertito con la Legge 134/2012 ed entrato in vigore il 12 Settembre 2012, porta all'art. 54 ulteriori modifiche al Codice di Procedura Civile, con particolare riguardo alla forma dell'Appello ed al Ricorso per Cassazione. 

L'attenzione del Governo è focalizzata, come già detto in merito alle precedenti modifiche, al tentativo di ridurre la durata delle cause civili e penali, giacché i tempi della Giustizia in Italia costano alla collettività qualcosa che si aggira tra l'uno ed il due per cento del PIL. 
Scopo meritevolissimo ed encomiabile, certamente. Non siamo però d'accordo sui metodi scelti per ridurre la durata dei processi: anziché agire sulle cause strutturali della negazione dell'accesso alla Giustizia, si preferisce agire innalzando muri, allungando le scale, aggiungendo una ulteriore sopraelevazione (in regime di condono, ovviamente) alla Torre. Di pagare secondo decenza i professionisti impegnati (siamo fermi al 2002), di farla finita con le montagne di carta che ci perseguitano, non se ne parla proprio; si sceglie invece la via delle ammissibilità ridotte, dell'innalzamento degli oneri, della moltiplicazione dei passaggi e della terziarizzazione.

Ai nostri interessi di periti grafici interessa il nuovo disposto dell'art. 345 CPC, che sopprime il "prudente apprezzamento" del Collegio nella ammissibilità di nuovi mezzi di prova nel giudizio d'appello, vincolandola a specifici casi, in pratica a quando la parte dimostri di non aver potuto proporli/produrli in primo grado, e per causa documentalmente ad essa non imputabile.
In sostanza, si deve aver presentato tutto (ma proprio tutto) in primo grado, poiché il giudizio d'appello deve ritornare ad essere una valutazione di quanto avvenuto in Tribunale, non un secondo giudizio incardinato ex novo.

Dolus bonus ...


Non solo perché la copertina l'ho progettata io ...






lunedì 17 settembre 2012

Consigli per gli acquisti

Alcuni volumi di interesse per la professione, appena usciti. I link portano direttamente su iBS.it per maggiori informazioni.

The Neuroscience of Handwriting: Applications for Forensic Document Examination, di Michael Caligiuri e Linton Mohammed, CRC Press 2012
Un manuale breve, redatto secondo gli standard dibattimentali statunitensi del post-Daubert.

 
The Science of Crime Scenes, di Max Houck et al.i, Academic Press 2012
Un approccio "scientifico" alla scena del crimine, che evidenzia i fondamenti teorici dietro le procedure normalmente adottate.
 


Il Manuale del Diritto d'Autore di Giorgio Jarach e Alberto Pojaghi, Mursia 2011
Uno dei manuale classici, tra i più chiari in commercio, aggiornato alle ultime variazioni della Legge, ma con una ottima attenzione ai fondamentali.








domenica 16 settembre 2012

CTU novellata, qualche criticità da evidenziare


In alcuni post precedenti è stato brevemente illustrato il percorso della Consulenza Tecnica  d'Ufficio dopo la novella della Legge 69/09.
Il tema è stato successivamente riassunto in un mio articolo sul numero 195 di Scrittura, segnalato anche questo in un post di poco tempo fa. 

Ripetiamo che, per quanto la novella sia da applicare obbligatoriamente a tutti i procedimenti istruiti dopo il 4 Luglio 2009, nulla vieta ai Giudici di applicare la stessa procedura anche a procedimenti già in essere, in  particolare quelli giunti in Corte d'Appello.
Lo spirito della piccola riforma, è dichiaratamente quello di accorciare i tempi del procedimento: a spese dei Consulenti, in realtà, piuttosto che a provvedere i mezzi e le strutture che evitino i rinvii calcolati per tempi geologici - ma siamo in tempo di spending review, che in Italia è divenuta un traducente dell'espressione bburina dell'andò cojo, cojo.

Un primo problema, in verità legato più a questioni di orgoglio e di autoaffermazione del proprio piccolo ego, piuttosto che a effettivi problemi interpretativi della norma, è la definizione di parti costituite.
Se ritualmente e correttamente nominati, i consulenti tecnici di parte sono legittimamente i destinatari della relazione, giacché sono loro che rappresentano - a tutti gli effetti - la parte nel sub-procedimento di consulenza tecnica. Eppure, sono frequenti i casi in cui i legali avocano a sé, anche a posteriori, il diritto di ricevere la relazione di consulenza, escludendo il CTP, e magari rendendolo partecipe del contenuto degli atti solo mezza giornata prima della scadenza dei termini. È, questo, un problema che non riguarda il CTU.
La norma, la giurisprudenza e la dottrina univocamente sottolineano che il CTU non è tenuto, in alcun modo, a farsi carico dei rapporti carenti tra i rappresentanti delle parti, ed è quindi il CTP (quando nominato, in caso contrario il problema non si pone, il riferimento è il legale della parte) il destinatario di tutte le comunicazioni e relazioni.

Ma, poiché lo spirito della norma è quello di "velocizzare il processo" e – si faccia attenzione a questo aspetto – favorire per quanto possibile "ogni attività conciliatoria" (limitatamente alle questioni di competenza del CTU), è comunque buona regola professionale per il CTU inviare la propria relazione per posta elettronica (certificata, insisto) sia ai CTP che ai legali.
Citando gli indirizzi emanati dalla presidenza della corte d’appello di Torino nel maggio del 2011, si segnala che il giudice dovrà invitare il CTU ad esperire il tentativo per una soluzione concordata delle questioni di natura tecnica, e che al giudice si raccomanda di prediligere quei professionisti che hanno mostrato una più spiccata capacità di persuasione delle parti ad addivenire al superamento delle divergenze sulle questioni tecniche. 
Niente più spazio ai consulenti malati di protagonismo ? Speriamo, vedremo - il protettore dei periti è statutariamente San Tommaso Apostolo.

Atro aspetto interessante, forse in positivo, è nella sanzionabilità di ogni comportamento delle parti che possa essere ritenuto ostruzionistico o reticente, in pratica qualsiasi atto che implichi un rallentamento o un allungamento nei tempi del procedimento.
Tra questi, alcune decisioni nei Tribunali di Roma e di altre città inseriscono il mancato versamento del fondo spese deciso dal Giudice. La parte che, deliberatamente, non provvede al versamento della somma fissata dal Giudice viene cioè ritenuta responsabile di un comportamento volto ad ostacolare il regolare svolgimento del processo, e quindi sanzionabile anche con decisioni che arrivano al riconoscimento implicito del documento contestato, ad esempio.
Staremo a vedere, anche qui.

Ultima criticità, che ho più volte segnalato in questa sede, anche facendo riferimento a qualche considerazione di Diritto Comparato, sono i tempi fissati dal Giudice per porre osservazioni alla relazione di CTU, ed al Consulente d'Ufficio per rispondere a queste.
Spesso, troppo spesso, si osservano tempi eccessivamente ridotti, talvolta anche da non consentire nemmeno la lettura attenta della relazione; ma altrettanto spesso, questi tempi sono la conseguenza della "distrazione" dei legali, che non richiedono al momento del conferimento dell'incarico tempi adeguati alla bisogna.
A questi si aggiungano quei CTU che, in ritardo sui propri tempi, risolvono il problema prolungandosi (motu proprio) le scadenze a scapito dei tempi lasciati ai CTP per esaminare e porre osservazioni, con buona pace del contraddittorio, dell'attività conciliatoria, del rispetto per i colleghi.

 

sabato 15 settembre 2012

La memoria al VII Convegno di Mesagne









Alcune slides tratte dalla presentazione in Keynote della mia memoria al VII Congresso di Mesagne. La pubblicazione degli interventi integrali è demandata a Pino Giordano, organizzatore eccellentissimo del Convegno.