La recentissima sentenza della I Sezione Civile della Cassazione, numero 22329, depositata il 26 Ottobre 2011, ribadisce un principio ormai stratificato: gli albi degli avvocati sono sul web, sono di facile accesso e consultazione, e costituiscono a tutti gli effetti fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti, nel quale il professionista è tenuto a far tempestivamente e diligentemente annotare i mutamenti della sua sede.
Dalla Suprema Corte giunge un ulteriore sollecito ad utilizzare gli strumenti informatici, sorpassando anche le eventuali inadeguatezze delle edizioni cartacee degli elenchi.
Dalla Suprema Corte giunge un ulteriore sollecito ad utilizzare gli strumenti informatici, sorpassando anche le eventuali inadeguatezze delle edizioni cartacee degli elenchi.
Detto ciò, nello scenario indicato dalle recentissime norme emanate dal Governo, per quanto tecnicamente insufficienti e contraddittorie, i recapiti indicati dai procuratori comprendono anche i recapiti di posta elettronica, certificata e non, ed il numero di fax.
L'invio delle comunicazioni alle parti, nel corso delle operazioni peritali, può di conseguenza avvenire sul recapito di posta elettronica certificata indicata sull'albo e pubblicato online, anche in assenza di altre indicazioni o addirittura di desiderata contrari.
La PEC è riportata online e tanto basta.
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