giovedì 22 luglio 2010

Farsi pagare - III


Dunque, ricevuta la notifica della liquidazione, ed accettato il suo importo, si  provvede alla richiesta di saldo alla (o alle) parti cui è stato messo a carico.
Naturalmente, avrete provveduto a registrare tutti i dati fiscali ed anagrafici delle parti e dei loro difensori, già in sede di operazioni peritali ovvero all'atto dell'incarico quale CTP. 
Si sa quindi dove spedire il preavviso di parcella, di norma al difensore, in  prima battuta, perché lo giri alla parte; se dopo un ragionevole lasso di tempo non avete riscontro, inviate un sollecito alla parte, stavolta, e per conoscenza al difensore, ricordando che nel caso siate d'Ufficio il decreto del Giudice ha carattere esecutivo, e potrete disporre per precetto, decreto e pignoramento senza altro avviso.
Se il cliente è titolare di partita IVA (ed è in causa come tale: banca, professionista, piccola azienda) vale il Decreto Legislativo n. 231/2002, in particolare il già noto art. 4 : “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In sintesi, le fatture in questo caso si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti (per il primo trimestre 2010 sono pari all'otto per cento); si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra.
È però buona politica ricordare in calce alla fattura che questa rientra nell'ambito di applicazione di tale norma (quando il destinatario è titolare di partita IVA - a proposito lo sono anche i contribuenti minimi). "Io ve lo avevo detto, no?"
Il DL 231 vale, ripeto ancora, per qualsiasi tipo di fattura emesso verso titolare di partita IVA; non solo per la liquidazione di una parcella d'ufficio, ma anche (e sopratutto) quando avete operato come consulente di parte.
E se il cliente (o comunque la parte a cui carico è stata posta la liquidazione) non paga? Il decreto, nel caso siate d'ufficio, ha valore esecutivo, e si può procedere alla riscossione forzosa da subito; se siete di parte, ed avete fatto sottoscrivere un contratto, o quanto meno immediatamente fatturato l'anticipo, ci sarà un passaggio in più per il decreto ingiuntivo.

Il problema, nel caso del processo civile, nasce quando la causa è del tipo (mi si perdoni la brutale sinteticità) Paperon de' Paperoni contro Paolino Paperino, ed il decreto mette a carico di Paolino Paperino il saldo della parcella. Qui serve un po' di spazio, al prossimo post.

martedì 13 luglio 2010

Farsi pagare - II


Continuiamo con la CTU.
Al momento dell'incarico, se del caso, sarà stata richiesta al Giudice l'autorizzazione ad avvalersi di collaboratori per attività strumentali allo scopo della consulenza, ed esorbitanti le normali attività di un ufficio. In altre parole, la dattilografia, le fotocopie,  il galoppinaggio, le ordinarie spese postali e telefoniche sono comprese nella tariffa di cui alla Legge 319/80; se l'attività del collaboratore (termine generico, assai: troppo spesso il "collaboratore" ha professionalità ben superiori a quelle del consulente o del perito nominato) non è strumentale a quella della consulenza, il Giudice deve (obbligatoriamente) dare distinto incarico. Le spese che esorbitino dalla normale attività professionale, vanno sempre autorizzate preventivamente, a cominciare da quelle di trasporto e pernottamento in sede diversa da quella del Tribunale.
Tutto quanto va documentato dettagliatamente e secondo la normativa vigente, con fattura (o ricevuta) dettagliata, specifica e nominale; ai collaboratori, se del caso, va versata la ritenuta d'acconto delle imposte (e la ricevuta allegata alla loro fattura). Nella causa civile fatture e ricevute vanno intestate al professionista, ma indicando chiaramente nell'oggetto di queste che sono spese finalizzate all'incarico specifico; nelle consulenze per il PM e per il Tribunale penale, le fatture vanno cointestate al professionista ed alla Procura/Tribunale (anche se il versamento della ritenuta d'acconto e il relativo mod. 770 sono a carico del professionista).
Alla scadenza del termine concesso dal Giudice per il deposito, si depositerà l'elaborato finale in Cancelleria, insieme alle copie di cortesia per le parti, ed a tutti i documenti ricevuti per l'espletamento dell'incarico (se depositati agli atti, conformemente ai verbali d'udienza - quelli ricevuti da altre fonti vanno restituiti alle stesse secondo le Norme per il trattamento dei dati personali da parte dei CT) ed alla istanza di liquidazione dell'onorario, con allegate tutte le ricevute per le spese autorizzate delle quali si richiede il rimborso.
L'onorario richiesto va calcolato secondo i parametri della della L. 319/80 aggiornata al DM 30 V 2002 , cui si aggiunge la somma delle spese sostenute (si consiglia vivamente di inserire la distinta dettagliata delle ricevute allegate).
Consiglio mai troppo spesso ripetuto è poi quello di allestire una distinta dei documenti e degli atti depositati da farsi restituire timbrata dal Cancelliere, e di inviarla per le vie brevi ai legali delle parti, o meglio agli eventuali CTP (perché avranno a loro volta un documento in base al quale farsi pagare l'onorario).
Il Giudice provvederà sull'istanza di liquidazione, e farà notificare al CTU ed alle parti la sua decisione, contenente l'importo dell'onorario e delle spese liquidate, oltre che l'indicazione della o delle parti a cui viene provvisoriamente messo a carico. Non rinunciate mai alla notifica del provvedimento, perdereste ogni possibilità di impugnarlo, anche per soli errori materiali.
Ricevuta la notifica della liquidazione, ed accettato il suo importo, si dovrà provvedere alla richiesta di saldo alla o alle parti cui è stato messo a carico.
Naturalmente, in sede di apertura di operazioni peritali, o anche in sede di incarico e di ritiro di documenti avrete provveduto a registrare tutti i dati fiscali ed anagrafici delle parti e dei loro difensori, in modo da sapere a chi rivolgervi per la richiesta di saldo e la emissione della fattura/ricevuta. Tali dati dovrebbero essere indicati nella dichiarazione per la privacy.
 

sabato 10 luglio 2010

Farsi pagare - I


Fatto il lavoro, consegnato alla parte o depositato nella Cancelleria del Magistrato, vorremmo concludere il contratto con il pagamento del corrispettivo da parte del Cliente, sia esso l'amministrazione della Giustizia o il privato.


Il Magistrato, Giudice penale o civile, ovvero il Pubblico Ministero, ci ha dato un incarico in forma scritta, che abbiamo accettato, sottostando implicitamente ai disposti del Testo Unico per il pagamento delle Spese di Giustizia, e della L. 319/80 aggiornata al DM 30 V 2002
La parte, ovvero le parti coobbligate nel processo civile ci avranno anche versato una somma (fissata dal Giudice) a titolo di fondo spese, per la quale si deve emettere la relativa fattura (o ricevuta). È buona abitudine registrare il versamento (o meno) di detto fondo spese nel verbale di operazioni peritali.

Il cliente privato ci ha dato un incarico, presumibilmente (e preferibilmente) in forma scritta, fatto sottoscrivere contestualmente all'atto della comunicazione di Legge in merito alla tutela dei dati personali.


Cominciamo dall'onorario nel caso di CTU
Per il fondo spese fissato dal Giudice, se la (o le) parti coobbligate non versano quanto dovuto, come deciso dal Giudice all'atto dell'incarico, il CTU potrà astenersi dallo svolgere l'incarico?
In generale, no, l'incarico va portato a termine. Vedi l'art 63 cpc, non ci si può astenere se non per le fattispecie di incompatibilità: "il consulente ha l'obbligo di prestare il suo ufficio". Nessuno te lo ordina di iscriverti all'elenco periti o consulenti, e gli onorari sono "cottemperati con la natura pubblicistica dell'incarico" (TU Spese di Giustizia, vedi sopra).
E ciò, anche nel caso che il fondo spese serva a coprire costi elevati dell'indagine, al di là della ragionevole copertura offerta dalle pallide tasche del consulente d'ufficio. Si veda, ad esempio, la ordinanza 209/2008 della Corte Costituzionale, in merito a una questione sul gratuito patrocinio: la disposizione censurata, laddove fa riferimento alle «spese sostenute», presuppone che la loro anticipazione a carico dell'erario venga disposta solo dopo che il professionista nominato dal magistrato abbia fornito la prova di averle effettivamente affrontate.
Ed in aggiunta a tutto ciò, si osservi che la fissazione del fondo spese, a differenza del decreto di liquidazione dell'onorario, non costituisce titolo esecutivo. Niente recupero coattivo,  almeno per il fondo spese.
Una via di fuga si trova nel caso di soggetti per i quali si emette fattura, e per i quali è applicabile il Decreto Legislativo n. 231/2002, in particolare dell'art. 4 che recita: “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In sintesi, le fatture in questo caso si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti (per il primo trimestre 2010 sono pari all'otto per cento); si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra.
Tale norma vale, per inciso, per tutte le fatture emesse verso aziende o professionisti, indipendentemente dalla finalità di Giustizia, si tratti di fondo spese o saldo della parcella, di consulenza d'ufficio o di parte.

(continua)