domenica 6 settembre 2009

Sulla periziabilità dei documenti fotoriprodotti, ancora

Credo giovi reiterare questo post, già edito lo scorso 18 Aprile, con qualche chiosa. Per dimostrare praticamente le motivazioni che ostano all'espressione di pareri di autenticità su documenti fotoriprodotti (tra cui quelli fotocopiati), qualche tempo fa (ormai sono cinque anni) avevo predisposto un piccolo esperimento, riassunto nell'immagine che segue. Una sola delle tre scritture è "vera"; le altre due sono ricostruite con alcuni programmi di elaborazione numerica delle immagini, quindi "false", almeno per i fini che in questo momento interessano.
Ad oggi, nessuno è ancora riuscito a fornire un parere motivato su quale sia "autentica" e quali siano "false". Per chi vuole, sono disponibili a richiesta le immagini in alta risoluzione. In conclusione, non è possibile esprimere pareri completamente motivati su fotoriproduzioni. Tali pareri sono sempre sottoposti ad una riserva intrinseca ed ineludibile, ed a nulla le riserve platoniche che ogni tanto rispuntano dalle nebbie. A rigore, il parere tecnico su fotoriproduzioni dovrebbe essere sempre espresso previa decisione del Giudice o del Magistrato, in merito all'origine della riproduzione in esame, e sotto tale ipotesi (fotoriproduzione di documento che esiste nella realtà, giusta la decisione del Giudice o del Magistrato) il parere dovrebbe essere prodotto. Il Giudice o il Magistrato, cioè, decidono sulla validità dell'origine di un documento fotoriprodotto, e consentono acché possa essere acquisito come elemento in verifica o (e questo è un altro aspetto troppo spesso trascurato della questione) come elemento comparativo. A ciò si deve aggiungere, che qualora si accerti la presenza di differenze non giustificabili, queste hanno valore assoluto (se rilevate) nell'esprimere un parere di non autenticità.

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