Il quinto titolo de I Libri del Perito è dedicato alle applicazioni del Diritto d’Autore alle relazioni peritali, sia in ambito processuale che extragiudiziario, considerando anche alcune questioni relative alle pubblicazioni tecniche e scientifiche.
L’elaborato peritale rientra - ed a quali condizioni - tra le opere dell’ingegno meritevoli della tutela del Diritto d’Autore? La risposta è senz’altro affermativa per quanto attiene il diritto morale alla paternità e all’integrità dell’Opera, mentre ad esempio le ragioni di Giustizia prevalgono sui diritti di riproduzione e di sfruttamento economico. Completano il volume la trattazione di alcuni problemi correlati, come gli accessi agli archivi e il Diritto dAutore sugli epistolari, applicabile quest’ultimo, ad esempio, nella redazione di opere in tema di perizia grafica utilizzando scritture reali.
Il principio generale della concretezza dell’espressione fa escludere dalla tutela le semplici idee, anche se originali, la produzione meccanicistica. Da sottolineare che l’idea scientifica e le sue ap-plicazioni non sono oggetto di protezione del DdA, ma lo sarà, eventualmente, la forma espressiva con la quale queste sono esposte o dimostrate.
All’opera creativa, per essere oggetto di protezione, non si richiede di non essere contraria alle disposizioni imperative di Legge, all’ordine pubblico o al buon costume - ne potrà essere, semmai, vietata la diffusione se l’oggetto è contra legem, sempre rimanendo opera protetta - come avviene, di converso, prescritto nella disciplina dei brevetti e dei modelli industriali: la giurisprudenza italiana è piena di esempi solleticanti, come le riviste poste sotto sequestro per oscenità ma sulle quali sono state aperte e discusse cause sul DdA delle immagini al loro interno.
Il DdA arretra al confronto con altri Diritti che la Legge ritiene prevalenti al verificarsi di specifiche condizioni, previste nel Capo V del Titolo I della LdA, nella giurisdizione italiana.
L’interesse prevalente che a noi interessa è quello - chiarissimamente definito - dell’ambito giudiziario, in particolare processuale, oggetto dell’art. 67 della LdA: Opere o brani di opere possono essere riprodotti ai fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
Detto principio è comune alle legislazioni di pressoché tutte le democrazie di diritto, ad esempio in Brasile, dove nella Lei n.° 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998 (Lei dos Direitos Autorais e dos Direitos Conexos, alterada pela Medida Provisória n.° 907, de 26 de Novembro de 2019), al Capítulo IV, Das Limitações aos Direitos Autorais, all'art. 46: Não constitui ofensa aos direitos autorais: [...] VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa. [riferimento]
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