Al IX Convegno Nazionale dell'Istituto di Grafologia Forense (Mesagne) - La Perizia Grafica e le Nuove Fontiere con la Tecnologia e la Condivisione dei Protocolli - nel Settembre del 2016 presentai una relazione dal titolo Normazione, Regolamentazione, Legislazione e il Futuro della Perizia (Grafica) : trovate l'abstract a questo link.
La relazione fu, per così dire, commissionata in tale forma per introdurre al dibattito del sabato pomeriggio, con un riassunto critico - molto critico - dello stato delle Norme e delle Leggi in tema di Accertamento Tecnico, specie nella prospettiva delle sempre imminenti riforme dei codici di rito (al tempo era il progetto Renzi-Orlando, oggi siamo al progeto in perenne bozza riservata dei legocinquini).
Tra i due progetti non vi è gran differenza, almeno per quanto riguarda le conseguenze sull'Accertamento Tecnico nelle argomentazioni che qui propongo, e posso riprendere le slides del Convegno, già familiari ai Colleghi.
Nella relazione si parlò di linee guida, percorsi, processi, procedure, protocolli, normativa, regolamenti, leggi, circolari, cassazione, sestanti, penne a sfera, tablet, hashtags, saggi grafici denunciati per diffamazione, del dito di Tommaso Didimo e molto altro, in una rassegna altamente provocatoria sugli orrori e sulle delizie che ci aspettano nell’immediato futuro e su alcuni strumenti tecnico-giuridici che (forse) saranno necessari per affrontarlo.
La maggior parte di questi strumenti, seppure di pronto utilizzo, non sono presenti nella corrente formazione professionale e mentale del perito (grafico, in particolare).
Le novità del futuro prossimo imporranno se non una rifondazione, almeno un profondo ripensamento della professione che segua sia la già citata ristrutturazione in corso della Giustizia (indipendentemente dalla sua razionalità) sia i mutamenti introdotti dalle tecnologie commerciali - tenendo anche conto dello stato generale della professione, già ben evidente dalla ricerca che avevo qui anticipato.
Il quadro delle riforme dei codici di rito veniva introdotto, al Convegno di Mesagne, con una osservazione sulla novella del 2009, che istituiva una sorta di subprocedimento di consulenza tecnica integralmente affidato al CTU. Tralasciando le interpretazioni variopinte dell'art. 195 cpc secondo comma, ricordavo che la ratio (sic) della norma era il tentativo di risparmiare (arisic) i rinvii per esame e controdeduzioni e le chiamate a chiarimenti del CTU, ritenute aprioristicamente strumentali e causa di perdita di tempo. Negli anni, però, dopo il deposito finale della relazione di CTU (terzo termine del 195, III comma cpc) le controdeduzioni alla relazione - quindi non più a carico del CTP, ma del difensore - sono aumentate esponenzialmente, fin quasi ad annullare il presunto vantaggio previsto con la novella del 2009. Le controdeduzioni post-deposito sono motivate in parte dalle interpretazioni variopinte già ricordate, ma anche e sopratutto dalla scarsa (se non nulla) capacità di molti colleghi a organizzare un contraddittorio, dal solipsismo con cui altri interpretano il proprio ruolo, dalla incapacità radicale a fornire risposte nei modi e nella forma che l'accertamento tecnico oggi richiede, al di là dello strumento semantico del quesito. Nella peggiore delle ipotesi e delle intenzioni - l'utilizzo dello strumento delle controdeduzioni a soli fini dilatori - mal che vada il magistrato tratterrà i fascicoli in riserva e magari chiamerà senza convinzione a chiarimenti il CTU. Il risultato sarà comunque quello di guadagnare un rinvio, che in alcuni fori può essere anche di sei mesi-un anno.
Bell'affare che hanno fatto.
Nella relazione di Mesagne 2016, la slide che introduceva le riforme dei codici di rito, in particolare quello civile, è quella che di seguito ripropongo.
I sommi capi sono conseguenza dalla necessità di sintesi e di colpo mnemonico per l'auditorio, sfruttando la terminologia che dopo il governo Renzi è divenuta senza ombra di dubbio scaciata, da hashtag (il #processoefficiente) o da rispostina bullizzante su Tweeter.
La riforma Renzi-Orlando, così come la ipotetica riforma Bonafede (che è tuttora in bozza riservata, nota solo per-grandi-linee-ma-senza-impegno) sono inspirate sostanzialmente dagli stessi principi :
☛ la detribunalizzazione (forse perché assai più facile di degiurisdizionalizzazione da pronunciare), ovvero, in termini brutali, cercare di stare alla larga dal tribunale il più possibile. Si diceva che il miglior avvocato è quello che non va mai in causa, nel senso che è capace di comporre la lite ben prima che sia necessario il giudizio, ma temo che questa sia ormai roba del tempo del mio prozio Umberto (tra le altre, il Cassazionista che rappresentava Mario Bruneri); a volere fermamente la causa sono anzitutto i clienti (per poi pentirsene al primo rinvio a breve o alla prima richesta per il versamento del CU), quando non la si deve invece fare obtorto collo contro la pubblica amministrazione. È quindi pacifica la necessità di individuare strumenti che consentano la composizione o la regolazione delle liti, anche penali, assai prima dell'instaurarsi del procedimento in aula - si vedano anche i punti che seguono. Il fatto è che, sinora e nelle proposte che si esibiscono e proclamano, si segue non il principio di evitare la causa, ma di impedirla, e di impedirla sopratutto con il ricorso alle statuizioni censuarie: se hai i soldi vai in causa, sennò ti gratti, indipendentemente dalla bontà delle tue ragioni; si aumenta a dismisura il Contributo Unico, si boicotta spudoratamente il gratuito patrocinio, si impongono misure punitive su base economica anche su chi, pur avendo ragione, sceglie di andare ante un Giudice.
☛ l'ADR sempre & ovunque, ovvero il tentativo di risoluzione alternativa della disputa (ADR, Alternative Dispute Resolution) viene effettuato anche in corso di causa, anche nel procedimento d'appello, con procedure diverse e contrastanti (conciliazione, mediazione, medioconciliazione ...) e con risvolti che appaiono, come detto, punitivi, uno fra tutti l'obbligo di mediazione aggiudicativa. Eppure, una regolamentazione meno legata ad aspetti di mero ostacolo all'accesso alla Giustizia, sarebbe molto più efficace, almeno quanto alla disponibilità di adeguate risorse. Alcuni concetti di base, come l'ascolto delle parti e la verifica delle effettive differenze tra le loro posizioni, sarebbero però di immediata applicazione anche nel rito corrente (si veda, ad esempio, il c.d. protocollo Strasburgo della Corte d'Appello di Torino). Il problema, dal punto di vista del perito, è però diverso: quanti Colleghi, abituati al solipsismo e alla sindrome del Cavaliere Bianco sarebbero in grado di adeguarsi, non solo culturalmente?
☛ l'adozione del Rito di Cognizione Semplificata per tutte le cause di competenza del Giudice monocratico: no, non è un mio errore, ma un lapsus linguæ capitato in uno dei primi comunicati sulla riforma Renzi-Orlando, che molto insinua sulla effettiva portata della novella [per i non praticanti, il corretto è Rito Semplificato di Cognizione].
☛ una prima conseguenza possibile della compressione del rito è la introduzione della Total Discovery & Pre-Trial, estrapolando i termini dal processo statunitense (al tempo, si diceva che il nuovo cpp fosse ispirato-interpretato più a Perry Mason che memore della realtà, invece, raffigurata in Law&Order) dove istituti simili esistono da decenni e di cui sono note le criticità e i limiti. Con i nuovi riti, nei quali si impone senza possibilità o quasi di deroghe e si elimina la fase introduttiva del processo, diverrebbe obbligatoria la preventiva e integrale conoscenza del fascicolo di controparte prima dell'udienza di comparizione (mantengo deliberatamente l'ambiguità terminologica), compreso l'acervo delle prove di - per così dire - interesse peritale, per le quali è quindi necesario, al fine di produrre una risposta processuale, l'analisi da parte dei propri consulenti. Analogamente, il ricorrente dovrebbe ricorrere al perito per sottoporre al giudice un elaborato tecnico già al momento del ricorso. La conoscenza integrale delle posizioni prima della comparizione offre la possibilità (indipendentemente dalla obbligatorietà dell'ADR preventiva) di una trattativa diretta tra le parti - nel processo statunitense questa fase (il pretrail) ha però come conseguenza negativa la sottrazione di informazioni, per accordo reciproco, al giudice (ed alla giuria), del tipo tu non presenti queste prove, io non sollevo queste altre questioni, intanto ti anticipo queste ragioni, riducendo così la conoscenza del caso e viziando le conseguenti decisioni.
☛ L'Economia del Processo, intesa come la gestione razionale delle risorse a disposizione, compresi il tempo e le argomentazioni. Ma della οἰκονομία, intesa come (buona) amministrazione della casa, nei progetti ce n'è in verità ben poca: il solo risparmio sembra essere quello monetario immediato e contingente, indifferente del fatto, in termini semplici, che per risparmiare dieci si sperperi mille.
Aggiungiamo un punto sulle ☛ riforme del processo penale, dalla c.d. riforma della prescrizione, che è sempre di più un #fineprocessomai in calco perfetto con le leggi vigenti in nazioni e contesti non propriamente democratici e liberali, alla protagonizzazione della vittima (in senso mediatico-social) e al forcaiolismo perverso e da basso intestino delle modifiche al codice penale.
Nel prossimo post vedremo, con qualche dettaglio in più, cosa potrebbe comportare questo elenco di riforme per la professione del perito, in particolare quello grafico o trascrittore.
I - continua