mercoledì 6 dicembre 2017

Consigli di fine anno ... se dovete proprio regalare qualcosa, regalate libri (ma anche qualcos'altro) ! - Terzo


Polaroid is back!
Tirate fuori le vostre Polaroid, lucidategli i rulli e ricominciate a fotografare. Dopo l'esperienza di Impossible (online è rimasto solo il Magazine), la famiglia Smolokowski, il maggior azionista dell'Impossible Project, ha acquistato il brand e i brevetti Polaroid, portando sotto la stessa proprietà i due marchi.
Impossible è ora confluita nel Polaroid Originals, riportando in produzione le pellicole (per il momento) e un semplice apparecchio, la One Step 2 disponibile in preordine direttamente dallo shop del brand, da Amazon o a Roma da Ars-Imago.
Le pellicole sono immediatamente disponibili nei formati 600, SX-70 e Spectra, oltre che nell'I-Type per le nuove macchine (senza batterie nel filmpack), sempre direttamente da Polaroid, da Amazon, da Ars-Imago e da Fotomatica. Negli shop di Amazon, Ars-Imago e Fotomatica sono ancora disponibili (scontate) le pellicole Impossible.
Sono anche disponibili i vecchi modelli 600, Spectra e SX-70, ricondizionati e garantiti come nuovi - prezzi un po' altini, magari, ma fatte le proporzioni con i vecchi tempi estremamente convenienti. Altri shop indipendenti hanno messo in vendita alcuni esemplari (garantiti) di modelli professionali - Ars-Imago ha disponibili alcuni esemplari della macro-5 (!):
http://www.ars-imago.com/polaroidimagespectracameramacro5-p-11202.html 
Un mio recente esperimento, in vendita su Amazon, vi da' una idea delle possibilità del sistema.


Sempre in tema di imaging
Circa un anno fa, il produttore cinese Zhongyi rilasciava un obiettivo macro (estremo), il Zhongyi Mitakon 20mm F2 4.5x Super Macro, con un rapporto di riproduzione fino a 4-4,5x senza necessità di tubi o soffietti di estensione, disponibile con attacchi Canon EF, Nikon F, Sony FE, Sony Alpha, Pentax K, Sony E, Micro 4:3, Fuji X. Prezzo fantastico, 199,00€.
Da alcuni mesi è disponibile direttamente da Amazon Italia, sempre allo stesso prezzo e come prodotto prime, in pronta consegna. 

http://amzn.to/2AY7OwS

Con lo stesso marchio sono disponibili numerosi altri obiettivi e adattatori, di ottima qualità ed a prezzi eccezionali.


domenica 3 dicembre 2017

Consigli di fine anno ... se dovete proprio regalare qualcosa, regalate libri (ma anche qualcos'altro) ! - Secondo


Non solo libri.
Il prossimo 6 Dicembre (calendario gregoriano) - o il 19 Dicembre (calendario giuliano) - è la festa di San Nicola
Meglio se di cioccolata, da prendere, finché ce ne sono, da Leonidas in Via Clisio 5, in Roma (invii in tutti italia, mail e telefono).



Torniamo ai libri.
Ora le fake news sono di moda e sono divenute strumento di profitto politico. Uno dei testi più recenti e approfonditi, è il Photo Forensics di Hany Farid, una sorta di bibbia del settore, per la MIT Press.
Disponibile su Amazon :




L'ultimo testo  uscito (2015) per la letteratura inglese del mainstream, è il Foundations of Forensic Document Analysis: Theory and Practice di Michael Allen (Autore), anche questo disponibile da Amazon:

 

Imaging e perizia: la costruzione dell'immagine scientifica e la presentazione dell'elaborato sono sempre questioni critiche.
Due volumi da consigliare, ormai classici del settore. Per l'imaging, Envisioning Science: The Design and Craft of the Science Image di Felice Frankel, ancora per la MIT Press, disponibile (con diverse ozioni di prezzo e rilegatura) tramite Amazon

http://amzn.to/2BGrhPW

e per la presentazione, Visual Strategies: A Practical Guide to Graphics for Scientists & Engineers di Felice Frankel e Angela Depace (Yale University Press), sempre attraverso Amazon:




2 - continua

sabato 2 dicembre 2017

Consigli di fine anno ... se dovete proprio regalare qualcosa, regalate libri (ma anche qualcos'altro) ! - Primo


I libri, i libri.
Necessaria segnalazione alla riedizione del Dizionario di Perizie Grafiche del collega Pietro Pastena, acquistabile (per ora) solo direttamente dall'editore:
http://tinyurl.com/ya7cqwuz
.
quantomeno perché affianca il Vostro affezionatissimo a Locard (pagina 270).

In questi giorni c'è la moda della firma biometrica, avanzata o indietreggiata che sia. La mia opinione in merito a estremismi, parafilie, sindromi allucinatorie e deliri di onnipotenza manifestatisi nella categoria è ben nota.
Cerchiamo di studiare, prima di parlare. I fondamenti teorici e tecnici delle biometrie comportamentali sono ben riassunti nel recentissimo New Directions in Behavioral Biometrics a cura di Khalid Saeed (et al.i), per CRC Press, disponibile da Amazon:




mentre la parte normativa, aggiornata al Regolamento EIDAS, in vigore in Italia dal 2016, nel Firme elettroniche e grafometriche di Francesco Buffa (anche questo da Amazon):


http://amzn.to/2kfDirx

Volete giocare (sul serio, niente tacchi a spillo e sguardo in tralce) a CSI ? Allora puntate sulla Illustrated Guide to Home Forensic Science Experiments - All Lab, No Lecture di Barbara Fritchman Thompson e Robert Thompson per Make: (O'Reilly), disponibile sull'Amazon marketplace:



registrandovi sul sito ell'editore O'Reilly dovreste poter scaricare gli aggiornamenti sino all'Aprile del 2017. L'intera X sezione del volume è dedicata ai Questioned Documents

1- continua

martedì 14 novembre 2017

I Libri del Perito V - Elaborato Peritale e Diritto d'Autore

È uscito il quinto titolo de I Libri del Perito, dedicato alle applicazioni del Diritto d’Autore alle relazioni peritali, sia in ambito processuale che extragiudiziario, considerando anche alcune questioni relative alle pubblicazioni tecniche e scientifiche.
L’elaborato peritale rientra - ed a quali condizioni - tra le opere dell’ingegno meritevoli della tutela del Diritto d’Autore ? La risposta è senz’altro affermativa per quanto attiene il diritto morale alla paternità e all’integrità dell’Opera, mentre le ragioni di Giustizia prevalgono sui diritti di riproduzione e di sfruttamento economico. Completano il volume la trattazione di alcuni problemi correlati, come gli accessi agli archivi e il Diritto dAutore sugli epistolari, applicabile quest’ultimo, ad esempio, nella redazione di opere in tema di perizia grafica utilizzando scritture reali.

Il volume - e tutti quelli della serie - può essere acquistato presso Lulu (paperback e PDF), Amazon (paperback e Kindle), Barnes & Noble oltre che in tutte le librerie partecipanti al circuito globalReach come il Mondadori Store
Una abbondante anteprima è consultabile qui.

Elaborato Peritale e Diritto d'Autore - Capogrossi Superficie 399

mercoledì 29 marzo 2017

Intercettazioni delle comunicazioni: provvedimenti del Garante, legge delega, bavagli e fughe


Il 18 Luglio del 2013, il Garante per la protezione dei dati personali (comunemente noto come Garante della privacy) a seguito di una indagine conoscitiva presso alcune Procure della Repubblica di "medie dimensioni" (Bologna, Catanzaro, Perugia, Potenza e Venezia) per valutare, ai fini della tutela dei dati personali, il livello tecnico e gestionale in essere nell'attività di intercettazione delle comunicazioni (telefoniche, informatiche, telematiche ecc.) adottava un provvedimento - il doc. web n. 2551507 - destinato alle Procure della Repubblica, che riguarda sia i C.I.T. che le singole unità di P.G. in delocalizzazione. Per quanto attiene alla fase processuale, sembra (tuttora) che si ritengano ancora sufficienti le Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 Luglio 2008 (vedi qui). Il Provvedimento in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica veniva emanato il 18 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2013, con un termine per l'entrata in vigore fissato a diciotto mesi da tale data.
Sin troppo facile domandars cosa potesse accadere qualora il Ministero di Giustizia non avesse fornito le  risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate nel presente provvedimento volte a rafforzare la sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'ambito delle attività di intercettazione come chiedeva il Garante: proroghe su proroghe, l'ultima col provvedimento del 26 Gennaio 2017 (lo trovate qui integrale con tutti i rinvii ai precedenti provvedimenti interlocutori), che proroga il termine per l'adozione sino al 31 Dicembre 2017, con riserva di rivalutare la situazione sulla base di quanto il Ministero rappresenterà entro il 20 settembre 2017 circa lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento programmati.
Del provvedimento avevo scritto nel post del 25 Febbraio 2014, che qui in parte riprendo.  
Alcune criticità dell'attività di intercettazione sono ben note a chi viene chiamato a lavorare nei C.I.T. delle Procure o nei punti di ascolto in delocalizzazione presso le singole unità di P.G. ovvero successivamente, come perito trascrittore nella fase processuale.
Le misure indicate nel provvedimento del Garante sono in buona parte norme di buona tecnica informatica ed investigativa, e questo ha dato la stura a non poche malignità nei primi commenti: se da una parte è risaputo che il concetto di informatizzazione che hanno i legislatori e i governanti è ben meritevole di critica, si deve anche ricordare che una qualsiasi normativa deve indicare un complesso integrato e coerente, compresi gli atti più elementari; è quindi fuor di luogo domandarsi se i C.I.T. fossero accessibili senza una identificazione minima, username e password per capirsi. Semmai, si sarebbe dovuto domandare quanto robuste fossero le password implementate e quanto fosse posto in essere per impedirne l'uso promiscuo. Le misure riguardano, come detto, sia i Centri Intercettazioni Telecomunicazioni (C.I.T.) stabiliti presso ogni Procura della Repubblica sia gli Uffici di P.G. presso cui è delocalizzata l'attività di intercettazione.
Nei locali che ospitano i terminali per la ricezione, i server, gli archivi ed in ogni altro luogo deputato all'attività di intercettazione devono essere predisposti impianti di videosorveglianza a circuito chiuso e l'accesso deve essere consentito solo attraverso badge strettamente individuali ovvero attraverso identificazione biometrica; tutti gli accessi dovranno essere tracciati. Il personale di manutenzione non potrà in alcun modo accedere ai dati ultronei all'attività tecnica autorizzata direttamente dalle Procure. I protocolli di trasmissione dovranno essere interamente cifrati. Le postazioni di accesso dovranno tutte essere abilitate all'autenticazione degli operatori tramite "procedure rafforzate", e tutte le azioni dovranno essere annotate in registri non modificabili. Tutte le copie dovranno essere criptate ed eseguite se e solo se ritenute indispensabili; i contenitori degli archivi non debbono riportare informazioni intellegibili da estranei circa il contenuto; tutti i movimenti di supporti ionformatici o (sic est) cartacei dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite personale di P.G.
In caso di delocalizzazione degli ascolti, gli uffici di P.G. deputati debbono ottemperare alle stesse misure prescritte per i C.I.T. ed i collegamenti tra C.I.T. e i punti di ascolto remotizzati debbono essere realizzati con connessioni punto-punto o con collegamenti tipo VPN.

Il Garante, come già ricordato, ha più volte sollecitato il Ministero della Giustizia a fornire alle Procure della Repubblica risorse idonee per attuare quanto indicato nel provvedimento.
Nel contempo ... il 15 Marzo 2017, si votava al Senato, oltretutto con la fiducia, il maxiemendamento sulla delega al Governo per la tanto confusa quanto contestata riforma al processo penale; in questa viene inserita la delega alla "riforma" delle intercettazioni da presentare nel termine (incredibile, per gli standard della ditta) di tre mesi dall'entrata in vigore. 
Le motivazioni per una riforma delle intercettazioni sono - nelle pubbliche dichiarazioni, ovviamente - le stesse che ispirano il solido provvedimento del Garante qui citato e sommariamente descritto.
Perché, allora, non sbloccare finalmente le risorse necessarie per renderlo esecutivo, anziché rincorrere una legge che si presenta, come buona parte della produzione degli ultimi governi, portatrice più di problemi (gravi) che di soluzioni?
Al solito, hony soit qui ma y pense


martedì 21 febbraio 2017

È uscito il terzo volume de I Libri del Perito !

La terza uscita de I Libri del Perito è una raccolta di alcuni articoli e memorie congressuali di Ascanio Trojani, dall'ormai lontanissimo 1985 e per i vent’anni che seguono, pressoché introvabili nei circuiti ordinari.
La Periziabilità delle Mazzette Autocopianti, Sulla Possibilità di Esprimere Giudizi di Autenticità o Apocrifia su Documenti Fotoriprodotti, Gli Inchiostri Simpatici, Il Principio di Identificazione in Criminalistica. Alcuni di questi articoli sono stati esplicitamente citati nelle motivazioni di alcune sentenze di Corte d’Appello penale, e vengono ora riproposti, opportunamente rinfrescati ed aggiornati al presente tecnico, sempre ell’inconfondibile stile, provocatorio, diretto e trascinante dell’Autore. 
In fase di editing è stato aggiunto un intervento, insieme a Marisa Aloia, del 2008, in tema di frodi creditizie e compatibilità familiari e ambientali.

Il volume - come tutti quelli della serie - può essere acquistato presso Lulu (paperback e PDF), Amazon (paperback e Kindle), Barnes & Noble oltre che in tutte le librerie partecipanti al circuito globalReach come il Mondadori Store

In arrivo entro il primo semestre altri tre o quattro volumi della serie - dipenderà dai tempi tecnici e dagli altri impegni.


 

venerdì 6 gennaio 2017

Albi telematici dei CTU e dei Periti - dove sono finiti ?

Il 31 Dicembre 2016 scadeva il termine per l'emissione del regolamento per l'albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita
Per ricordarvi cos'era, vedete il post del 14 Marzo 2016, riportato di seguito.
Il problema è che del regolamento in questione, ad oggi, non si sa NULLA, ma proprio NULLA, né è stata inserita una ulteriore scadenza, com'era da attendersi, nel decretone milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 Dicembre scorso ed immediatamente esecutivo.
Dunque: o se ne sono dimenticati (e non sarebbe la prima delega che il governo Renzi e la sua xerocopia fanno scadere e finire nel nulla) ovvero l'hanno fatto e si attende non si sa bene chi, cosa e quando di pubblicarlo sul sito del ministero.
Dalla data di pubblicazione SUL SITO del ministero (e NON sulla Gazzetta Ufficiale) ci saranno 90 giorni per reinscriversi agli albi nelle modalità che il regolamento in questione deve definire (e che NESSUNO ancora conosce).
Brillano per la loro assenza le numerose associazioni che si dicono professionali e di categoria, e anche questa non è una novità.
Pertanto resta una unica soluzione: occhi, orecchie (e magari anche la bocca, per commentare cotanta intelligenza) aperti e vigil.
E magari ricordatevi anche di questa quando si vota.


 

Il decreto milleproroghe 2015 ha spostato al 31 Dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento istituito nel DL 179/2012, art. 16 novies Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, termine precedentemente fissato al 21 Febbraio scorso.
Dal momento della emanazione del regolamento, decorreranno i 90 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero, per l'obbligo di re-iscrizione telematica di coloro che risultano già iscritti - a quanto pare, versando nuovamente i 168€ di diritti per ogni albo, ovviamente se non saranno incidentalmente aumentati. Per i nuovi iscritti una modalità o l'altra non dovrebbero far gran differenza.
La norma è - more solito - oscura ed ambigua, ma la lettura evidenzia la perentorietà del termine di Legge, quindi l'obbligo di reiscrizione per chi risulta già negli elenchi interessati, con modalità però ancora ignote. 
Il concetto di riversamento dei dati sembra essere sconosciuto al Legislatore, a meno che questi non abbia ritenuto di provvedere alla revisione periodica degli elenchi con tale, astrusa, modalità.
Allego, per completezza e chiarezza il testo del citato art. 16 novies, nella forma originaria firmata dal governo Monti:


16-novies

Modalita'  informatiche  per  le  domande di iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti  tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale,  dell'elenco  dei  soggetti specializzati per la custodia e  la  vendita  dei  beni  pignorati  e dell'elenco  dei professionisti  disponibili  a provvedere alle operazioni di vendita


  1. Le domande  di  iscrizione  all'albo  dei consulenti  tecnici  di cui  agli  articoli  13  e  seguenti   delle disposizioni  per l'attuazione  del  codice  di  procedura   civile,all'elenco  dei soggetti   specializzati   previsto   dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei  periti  presso il tribunale, di cui agli articoli  67  e  seguenti  delle  norme  di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a  cura  di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  5.  Con  le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

  2. Le disposizioni di cui  al  comma 1  si  applicano anche  alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento   è   effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della  normativa,  anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del  presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al  comma
5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi è
consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime disposizioni.

  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformità  alle specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo  2005, n.82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  Italiana  e  sul  sito internet del Ministero della giustizia.

  6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal comma 5.

  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto  di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi,  inseriscono i propri  dati,  con  modalita'  telematiche e in  conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del  Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.