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sabato 25 dicembre 2010
giovedì 16 dicembre 2010
Agenda Crimine.it 2011
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mercoledì 15 dicembre 2010
Farsi pagare, i chiarimenti in sede civile (e penale)
Era già noto il disposto dell'art. 29 del DM 30 Maggio 2002 : Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. La norma vale per tutti i percorsi di giudizio, civile, penale, lavoro.
Sostanzialmente, quello che vi vien pagato, comprende tutte le udienze, per tutti i gradi di giudizio alle quali sarete chiamati a comparire, tutti i chiarimenti, tutte le risposte.
Il fatto che si venga chiamati a testimoniare, magari dieci anni dopo, con un preavviso di dieci ore (dalla sera alle ore di rito mattutine), senza nemmeno sapere su che cosa, perché magari è cambiato il nome degli attori o degli imputati, qui non rileva.
Se conteggiamo le ore passate in udienza (o ad attenderla), i due euro e spiccioli netti che ci vengono dati, si riducono ulteriormente.
Aggiungo una sentenza della III Sezione della Suprema Corte, la 4655 del 20 Marzo 2006: nella liquidazione del compenso al C.T.U. i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed
estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, che è l'oggetto della
consulenza. Sono, infatti, una attività complementare, integrativa e necessaria, che il C.T.U. è tenuto a svolgere qualora gli venga richiesto
(il che normalmente accade quando la relazione depositata non viene ritenuta esaustiva), e quindi per detta attività, non spetta un
compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza
tecnica.
Nella lettera della motivazione : [...] il mancato riconoscimento di un compenso separato per i chiarimenti non è dipeso né dall'entità del compenso liquidato per la consulenza espletata, né da una valutazione di non esaustività di tale consulenza, ma dall'avere il Tribunale correttamente considerato, come si desume dalla motivazione del provvedimento impugnato, che i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il C.T.U. è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte interessata, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva.
È altresì evidente, che i supplementi di perizia/consulenza sono, invece, attività ulteriore alla consulenza/perizia depositata, e che quindi vanno regolarmente remunerati.
domenica 12 dicembre 2010
Farsi pagare, con o senza aumento
Rammentando,
le prestazioni d'ufficio vengono pagate secondo i criteri stabiliti nella L. 8 Luglio 1980, numero 319, e tenendo conto del Titolo VII del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (il DPR 30 Maggio 2002, numero 115).
Secondo la Legge 319, gli onorari possono essere aumentati :
- per urgenza (art.4) : l'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni - questo articolo è però in contrasto con l'art. 51, comma 2, del T.U.S.G. (vedi nel seguito);
- per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (art. 5) gli onorari possono essere aumentati fino al doppio ;
- per gli incarichi collegiali, vale l'Art. 6 : il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio.
1.
Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto
delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione
fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.
Il disposto del II comma è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 4 della L. 319, che prevede un aumento dal 50% al doppio in caso di urgenza; inoltre, si stabilisce che l'urgenza deve essere dichiarata con decreto motivato dal Magistrato.
Il successivo art. 52 (Aumento e Riduzione degli Onorari), al primo comma ripete quanto già stabilito dalla 319, art. 5 per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà nelle quali gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
Al secondo comma, vi è una novità introdotta dalla L. 18 VI 2009, numero 69, in merito al completamento della prestazione nei termini stabiliti : Se la prestazione non è completata nel termine originariamente
stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non
imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si
tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli
altri onorari sono ridotti di un terzo.
Di un terzo (33,33%), non più di un quarto (25%) come era in precedenza. Io ve l'ho detto, occhio al calendario.
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