domenica 6 giugno 2010

Pagine storiche


La indagine sottoposta all'esame ed al parere del perito deve essere tecnica, tale cioè che richieda speciali cognizioni di scienza, di arte. Ne deriva che il giudice o l'autorità amministrativa non devono ricorrere all'opera dei periti se non quando questa sia strettamente necessaria per formare od approfondire il proprio convincimento e cioè quando non siano bastevoli le ordinarie e generali cognizioni di cui per scienza propria o per notorietà sono edotti. La perizia entra in tal modo nel novero dei mezzi di prova che servono al giudice per decidere una controversia, all'autorità amministrativa per emettere un provvedimento e al privato per documentare la sua pretesa.

Alberto Cassiano, La Perizia nella Procedura Civile e nella Procedura Penale, Hoepli, Milano 1938

martedì 1 giugno 2010

Dolus bonus




Domenica 30 Maggio 2009, presentazione di Iridescenze del Cuore di Titti Rigo de Righi (a sinistra nella foto), presso la Libreria Altroquando (Via del Governo Vecchio 80 - Piazza Pasquino) intervenuto Antonio Veneziani (al centro), letture di Teodora Nadoleanu (a destra).
Mie le fotografie, naturalmente o quasi.