In precedenti post ho scritto della procedura per la CTU (nel procedimento civile) secondo le norme contenute nella Legge 69/2009.
Vedo però dubbi diffusi (e assorti) circa i presupposti di applicabilità del nuovo rito.
La novella è da applicare, sempre e comunque, a tutti i procedimenti istruiti dopo il 4 Luglio 2009, data di entrata in vigore della norma. Dopo tale data la procedura è quella riassunta qui.
Ricordiamoci, però, che già da molti anni (almeno dal 2003, a Roma) la trasmissione alle parti di una relazione preliminare, e commento alle note di risposta eventualmente ricevute nell'ambito della relazione finale depositata era fatto acquisito. La norma ha cioè seguito una prassi già sperimentata (o addirittura consolidata) in alcuni Tribunali.
Pertanto, niente vieta ai Giudici di applicare la nuova procedura anche ai procedimenti già in essere alla data del 4 Luglio 2009.
La sola diversità, in soldoni, è che nei procedimenti istruiti dopo tale data l'applicazione è implicita e obbligatoria, mentre in quelli precedenti, in cui si estrinseca la discrezionalità del Giudice, l'adozione (anche parziale!) della nuova procedura deve essere chiaramente indicata agli atti. Mancando tale indicazione, la CTU si estrinseca con la norma ante L. 69/09.
Per quanto attiene alla rigida applicazione del disposto dell'art.201 cpp, questo è applicabile quale sia la data di istruzione della causa: non è accettabile la nomina del CTP fatta in udienza, anche se verbalizzata, oppure in apertura di operazioni al CTU: la nomina del CTP va sempre fatta in Cancelleria, riportando nomi, recapiti e quant'altro.