domenica 28 aprile 2013

Il subprocedimento di CTU - qualche nota alla prova dei fatti

 
Ricordiamo che secondo il novello art. 195 del CPC, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Il CTU dovrà quindi, far conoscere alle parti o ai loro procuratori la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine, fissato dal Giudice.
Le parti costituite (attraverso i CTP eventualmente nominati, ovvero in caso di mancata o inammessa nomina dal procuratore o dalla parte stessa) entro un secondo termine, dovranno comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni.
Infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche brevi (e sottolineo, brevi) risposte alle osservazioni delle parti.
È frequente la necessità di minime proroghe nel primo termine, o perché questo cade in giorno festivo o prefestivo (e qui non ci sono problemi, la Legge impone lo spostamento alla data utile più vicina) o in conseguenza di un (giustificato) prolungamento delle operazioni peritali.
È indispensabile in quest'ultimo caso l'istanza al Giudice, con tutto ciò che comporta in termini di tempo aggiuntivo ? 
Ritorniamo alla ratio della novella : al CTU viene integralmente affidato l'intero subprocedimento di CTU, allo scopo di eliminare dal calendario delle udienze (altra novella del procedimento) le udienze interlocutorie relative all'esame della relazione ed alla eventuale chiamata a chiarimenti. Lo scopo ultimo è, in termini estremamente crudi, quello di risparmiare tempo.
Inoltre, il risparmio di tempo deve essere ottenuto anche attraverso il raggiungimento della massima chiarezza possibile negli aspetti strettamente tecnici che costituiscono la CTU, e tale chiarezza, spesso e volentieri, richiede tempo.
I termini endoprocedimentali sono ordinatori e non perentori, e se non vengono lesi i diritti  delle parti, in particolare il tempo necessario ad esaminare la relazione ed a produrre eventuali osservazioni, riducendo eventualmente il successivo termine per la risposta a queste, non è nemmeno necessario proporre istanza al Giudice, ma è sufficiente rendere edotte le parti della rimodulazione dei termini. 

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