martedì 13 luglio 2010

Farsi pagare - II


Continuiamo con la CTU.
Al momento dell'incarico, se del caso, sarà stata richiesta al Giudice l'autorizzazione ad avvalersi di collaboratori per attività strumentali allo scopo della consulenza, ed esorbitanti le normali attività di un ufficio. In altre parole, la dattilografia, le fotocopie,  il galoppinaggio, le ordinarie spese postali e telefoniche sono comprese nella tariffa di cui alla Legge 319/80; se l'attività del collaboratore (termine generico, assai: troppo spesso il "collaboratore" ha professionalità ben superiori a quelle del consulente o del perito nominato) non è strumentale a quella della consulenza, il Giudice deve (obbligatoriamente) dare distinto incarico. Le spese che esorbitino dalla normale attività professionale, vanno sempre autorizzate preventivamente, a cominciare da quelle di trasporto e pernottamento in sede diversa da quella del Tribunale.
Tutto quanto va documentato dettagliatamente e secondo la normativa vigente, con fattura (o ricevuta) dettagliata, specifica e nominale; ai collaboratori, se del caso, va versata la ritenuta d'acconto delle imposte (e la ricevuta allegata alla loro fattura). Nella causa civile fatture e ricevute vanno intestate al professionista, ma indicando chiaramente nell'oggetto di queste che sono spese finalizzate all'incarico specifico; nelle consulenze per il PM e per il Tribunale penale, le fatture vanno cointestate al professionista ed alla Procura/Tribunale (anche se il versamento della ritenuta d'acconto e il relativo mod. 770 sono a carico del professionista).
Alla scadenza del termine concesso dal Giudice per il deposito, si depositerà l'elaborato finale in Cancelleria, insieme alle copie di cortesia per le parti, ed a tutti i documenti ricevuti per l'espletamento dell'incarico (se depositati agli atti, conformemente ai verbali d'udienza - quelli ricevuti da altre fonti vanno restituiti alle stesse secondo le Norme per il trattamento dei dati personali da parte dei CT) ed alla istanza di liquidazione dell'onorario, con allegate tutte le ricevute per le spese autorizzate delle quali si richiede il rimborso.
L'onorario richiesto va calcolato secondo i parametri della della L. 319/80 aggiornata al DM 30 V 2002 , cui si aggiunge la somma delle spese sostenute (si consiglia vivamente di inserire la distinta dettagliata delle ricevute allegate).
Consiglio mai troppo spesso ripetuto è poi quello di allestire una distinta dei documenti e degli atti depositati da farsi restituire timbrata dal Cancelliere, e di inviarla per le vie brevi ai legali delle parti, o meglio agli eventuali CTP (perché avranno a loro volta un documento in base al quale farsi pagare l'onorario).
Il Giudice provvederà sull'istanza di liquidazione, e farà notificare al CTU ed alle parti la sua decisione, contenente l'importo dell'onorario e delle spese liquidate, oltre che l'indicazione della o delle parti a cui viene provvisoriamente messo a carico. Non rinunciate mai alla notifica del provvedimento, perdereste ogni possibilità di impugnarlo, anche per soli errori materiali.
Ricevuta la notifica della liquidazione, ed accettato il suo importo, si dovrà provvedere alla richiesta di saldo alla o alle parti cui è stato messo a carico.
Naturalmente, in sede di apertura di operazioni peritali, o anche in sede di incarico e di ritiro di documenti avrete provveduto a registrare tutti i dati fiscali ed anagrafici delle parti e dei loro difensori, in modo da sapere a chi rivolgervi per la richiesta di saldo e la emissione della fattura/ricevuta. Tali dati dovrebbero essere indicati nella dichiarazione per la privacy.
 

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