Diamo per già lette le precedenti note relative alla Tutela dei Dati Personali in Perizia (Consulenza, Traduzione), e sulla conseguenza più importante delle norme in materia, ovvero l'obbligo da parte del Perito (Consulente, Traduttore) di rappresentare compiutamente l'identità del soggetto interessato all'accertamento tecnico.
Stabilito e confermato tale obbligo, il Perito ha il dovere di ricercare ogni e qualsiasi elemento necessario a definire compiutamente l'aspetto della identità pertinente all'indagine (sia essa grafica, clinica, linguistica, economica e quant'altre), e qualsiasi opposizione a questa ricerca deve ritenersi senza meno ostruzionistica ed ingiustificata.
Di converso, se il Perito dichiara "sufficienti" gli elementi in suo possesso, non potrà limitarsi alla semplice affermazione, ma dovrà indispensabilmente darne una motivazione completa e pertinente, evitando ogni e qualsiasi espressione generica.
Consideriamo il caso specifico della perizia grafica.
Data l'autorizzazione da parte del Giudice o del Magistrato a ricercare documenti comparativi presso pubblici uffici, come recita la formula di rito [*], nessuna delle parti potrà opporsi a detta ricerca ed eventuale acquisizione, poiché così facendo ostacolerà il Perito nell'esercizio delle sue funzioni, impedendogli di definire compiutamente la identità grafica del soggetto in esame.
L'ostruzionismo si appaleserà nell'intento di orientare il Perito a definire una identità grafica incompleta, e prona all'interesse della parte.
[*] Con l'espressione rituale presso Pubblici Uffici deve correttamente intendersi documenti contenenti scritture certamente eseguite dal soggetto, in quanto (ad esempio, ma non necessariamente) apposte ante Pubblico Ufficiale, conservate presso Pubblici Archivi, che hanno l'obbligo statuitario a consentire l'accesso al perito. Per gli Archivi Privati, sarà necessaria autorizzazione specifica, e verifica della consistenza del documento.
Non è ultroneo ricordare che le scritture apposte ante Pubblico Ufficiale sono "autentiche" sino a querela di falso, e che non tutte le scritture presenti presso Pubblici Archivi (non apposte ante Pubblico Ufficiale) possono ritenersi "autentiche".
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