martedì 9 gennaio 2018

Il Nuovo Anno! Continuiamo ... e le tariffe del TUSG, sempre ferme al 2002?


La Corte Costituzionale, con la Sentenza 192/2015 (Presidente Criscuolo, Redattore Zanon) depositata il 24 Settembre 2015 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia Testo A), come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato per le prestazioni rese in regime di gratuito patrocinio sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.
Ancora la Consulta, con la Sentenza n. 178 del 5 luglio 2017, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002.
In sostanza, la Consulta ritiene che il taglio di un terzo dell'onorario a Periti, Consulenti, Interpreti, Traduttori e a tutti gli altri ausiliari, nonché, con la seconda sentenza anche i Consulenti Tecnici di Parte, sia inconstituzionale qualora la decurtazione avvenga su importi delle vacazioni o delle tabelle che non siano stati adeguati all'inflazione (misurata come ISTAT FOI) com previsto dal citato DPR 30 Maggio 2002.
Nemmeno tre giorni dopo la prima sentenza, il sottosegretario al ministero della Giustizia, Cosimo Ferri, in una dichiarazione del 27 Settembre 2015, annunciava che il decreto di aggiornamento delle tariffe dei consulenti tecnici di ufficio era pronto ed era stato inviato al ministero dell'Economia per ottenere i pareri di congruità - l'adeguamento, ha aggiunto, è limitato ai soli indici ISTAT dal 2002 ad oggi (sarebbero stati circa 40 milioni di euro di spesa aggiuntiva).
Ferri aggiunge che verranno ritoccati sia i parametri a percentuale che le vacazioni, ad oggi 8,15 euro LORDI l'una - 4,07€ l'ora LORDE.
Secondo le tabelle ISTAT, supponendo che il governo fissi l'aumento all'ultimo valore noto (Settembre 2017), la vacazione dovrebbe essere incrementata intorno ai 10,26€.

Ma, ad oggi, il governo ed il parlamento nulla hanno fatto. Eppure, le innumere marchette che continuiamo a scoprire tra i 1247 commi delll'ultima Legge di Bilancio non manifestano certo a favore della tesi ristrettezza di bilancio, anzi. Bonus sono stati dati a destra e manca, a piene mani, ancora una volta. Forse non siamo sufficientemente tutelati dal partito trasversale dei cugini che lo fanno a meno, nonostante i propositi, ancora tutti da verificare, delle norme sull'equo compenso ?

Sia la Corte Costituzionale che il governo insistono sul carattere pubblicistico della prestazione. E va bene, non ce l'ha ordinato il dottore di lavorare in Tribunale.
In margine, però dovrebbe, l'illustrissimo governo, imporre che fossero pubblicistiche anche le spese che dobbiamo anticipare, dalla carta ancora irrinunciabile nonostante i processi telematici, al computer, agli strumenti, alla PEC, alla firma elettronica; e magari concedere che anche le imposte che mi vengono richieste avessero una aliquota pubblicistica anziché, come ora, allo stesso livello di una prestazione ordinaria.
Pubblicistico, e va bene, ancora. Ma per fornire una prestazione professionalmente degna, debbo investire in preparazione, strumenti, ricerca, anche a fronte di un impegno che diviene sempre più complesso. E per investire, debbo essere, neanche tanto eufemisticamente, libero dal bisogno : le bollette le debbo pagare, prestazione pubblicistica o no.

Per mantenere la memoria viva, una periodica reiterazione di quanto vado scrivendo dagli anni '80.
I compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, sono regolati dalla Legge 8 Luglio 1980, n. 319, e per l'aggiornamento degli importi dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002, oggi ricompresi nel Testo Unico delle  Spese di Giustizia (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,  D.P.R. 115/2002, con modifiche che arrivano sino alla L. 7 aprile 2017, n. 47)

Gli importi delle prestazioni sono quindi fermi dal 2002, quasi sedici anni.
 
Eppure, l'articolo 54 del TUSG, recita: (Adeguamento periodico degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Non ripetiamo ancora una volta il disagio ad essere pagati meno del marginale che sporca i vetri delle automobili al semaforo davanti la Procura, degli enormi rischi che si stanno materializzando come conseguenza dell'espulsione dei professionisti qualificati dal circuito giudiziario, impossibilitati a sopravvivere in tali condizioni, sostituiti da volenterosi privi delle capacità operative minime,cui si aggiungono i rischi di corruzione che inevitabilmente appaiono quando si associano pagamenti indegni alle professionalità inadeguate - altrimenti qualcuno dice che siamo bravi solo a lamentarci.
 

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