Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel Comunicato dell'8 Febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 31 dello stesso giorno, ha reso noto che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2011 il saggio
d'interesse da applicare a favore del creditore nei casi
di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui all'articolo 5 del DL 231/2002, al netto della
maggiorazione ivi prevista, e' pari all'1 per cento.
Ricapitolando : le fatture di cui al DL 231/2002, si
pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono
dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di
costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso
BCE maggiorato di sette punti; si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra.
Il saggio da applicarsi è quindi dell'otto per cento (1+7).
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