lunedì 14 febbraio 2011

Saggio d'interesse per i ritardati pagamenti, 2011

 
 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel Comunicato dell'8 Febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 31 dello stesso giorno, ha reso noto che  per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2011 il saggio d'interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui all'articolo 5 del DL 231/2002, al netto della maggiorazione ivi prevista, e' pari all'1 per cento.

Ricapitolando : le fatture di cui al DL 231/2002, si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti; si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra.
Il saggio da applicarsi è quindi dell'otto per cento (1+7). 


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