Certe cose sono spiritosissime oggi, o
a digiuno, o in questo luogo, o alle otto, o davanti una bottiglia, o
se dette dal Signor Comesichiama, o in un mattino d'estate; ognuna di
queste, alla più piccola trasposizione o collocazione inadatta, svanisce
nel nulla più assoluto. [1]
Così Jonathan Swift, nella
Favola della Botte (qualcuno, pallido ed assorto, la chiama
Favola della Vasca da Bagno), con buona pace di chi crede di poter tagliuzzare frasi altrui qua e là, lavorare un po' di
ctrl+c,
ctrl+v, aggiungere in calce la propria firma, e dire di aver fatto una perizia.
Una
relazione di perizia (o di consulenza, o una traduzione eseguita in
ambito tribunalizio) è oggetto di tutela da parte del Diritto d'Autore?
Le citazioni all'interno di detti elaborati, sono tutelate, e secondo
quali parametri?
Ab ovo. La Perizia, la Consulenza, la Traduzione di
un atto a fini giuridici sono atti eminentemente pubblici. In uno Stato
di Diritto, sono soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione
di un Giudice indipendente. E sono a tutti accessibili, perché la
Giustizia non è affare privato che si discute in una stanza chiusa, se
non per quei casi che la comunità (lo Stato) nel suo stesso interesse
decide di limitare.
Non confondiamo lo Stato (noi) con la sua Amministrazione, tra parentesi.
Sono
quindi prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere
riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non
sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati
(l'espressione è impropria, ma efficace quantomai) per realizzare opere
derivate senza effettuare modifiche e nella stessa forma.
Facendo un riferimento puramente funzionale alla piattaforma
Creative Commons, è una licenza
Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported :
Al documento perizia/traduzione
deve essere sempre attribuita e riconosciuta l'origine (il nome
dell'Autore), non può essere oggetto di commercio (la copia deve essere
accessibile a tutti gli interessati, integralmente e senza ostacoli, e
un terzo non può trarne profitto o venderla come sua), ed ogni citazione
(in primis negli atti di
confronto dibattimentale, comprese le controdeduzioni, ma anche nelle
sentenze e nei provvedimenti del Giudice) deve essere condivisa allo stesso modo, in altro atto, cioè, che sia anch'esso una consulenza, e senza alterazioni e modifiche.
Si cita, non si copia, detta tutta.
Ed il riferimento legislativo, puntuale, è quello dell'art. 67 della L. 22 Aprile 1941, n. 633.
Riassumendo, l'Elaborato Peritale (o di Consulenza, o di Traduzione di un atto a fini giuridici) sono atti eminentemente pubblici, soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente, a tutti accessibili.
Sono prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta,
ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo
economico, e che possono essere utilizzati per realizzare opere derivate
senza effettuare e nella stessa forma.
Le minaccciose note che qualcuno appone in calce al proprio lavoro, vietandone uso, copia e financo la stessa lettura, sono prive di senso. Le parti hanno pieno diritto di utilizzarne copia e di ricavarne opera derivata, all'interno del processo in cui l'elaborato in questione è presente.
E per citare (in senso ampio)
altri autori, inserire immagini o altri elaborati all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione) ?
Esempi
spiccioli: dimostrare che una certa metodologia è di dominio pubblico
da un certo tempo, presentando un manuale che la descrive; inserire una
pubblicazione in allegato ad una traduzione per dimostrare la
sussistenza di una certa variante del linguaggio.
Poiché stiamo parlando di atti che hanno
lo scopo esclusivo di far conoscere la verità, e che hanno
fine e valore di testimonianza e non di
sfruttamento economico surrettizio dell'opera dell'altrui ingegno, in armonia con l'intero corpus giuridico occidentale, che
una volta riconosciuta l'origine dell'opera citata,
non
sia dovuto alcun corrispettivo monetario per la sua citazione (anche per
estratto) all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione).
Per inciso, il supremo scopo di Giustizia,
è anche la motivazione per la quale si testimonia gratuitamente ed i
periti (consulenti, traduttori, interpreti) vengono pagati in ragione (oscenamente)
ridotta rispetto alle quotazioni di mercato.
La citazione (anche per estratto) dell'opera dell'ingegno,
all'interno di una Consulenza (o Perizia, o Traduzione) è lecita, quando
la citazione sia correttamente effettuata,
precisando senza possibilità di dubbio dove questa inizia e dove termina, e
da dove proviene;
sono, in pratica, le correnti regole per la citazione utilizzate nelle
pubblicazioni scientifiche, e che dovrebbero essere note quantomeno per
decenza professionale (vedi
Umberto Eco, Come si fa una Tesi di Laurea).
A
queste aggiungerei, proprio perché di decenza professionale si parla,
che il libro, la rivista, il CD, il DVD utilizzato deve avere una
origine rispettosa del Diritto d'Autore (che è diverso dal diritto della
siae, o delle majors, ma questo
è altro post), sempreché l'origine poco limpida non sia proprio l'oggetto della citazione.
[1]
Some
things are extremely witty to-day, or fasting, or in this place, or at
eight o’clock, or over a bottle, or spoke by Mr. Whatdyecall’m, or in a
summer’s morning, any of which, by the smallest transposal or
misapplication, is utterly annihilate.